Corte Federale: decisioni sui ricorsi di cinque club di Serie C

12.04.2018 16:00 di  Valeria Debbia  Twitter:    vedi letture
Corte Federale: decisioni sui ricorsi di cinque club di Serie C
TMW/TuttoC.com

Si riportano di seguito le decisioni della seconda sezione della Corte Sportiva d'Appello della Figc in seguito ai ricorsi riguardanti Racing Fondi, Pistoiese, Vicenza, Livorno e Lucchese:

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB FONDI
S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL
CALC. NOLE' ANGELO RAFFAELE SEGUITO GARA RACING FONDI/PAGANESE DEL 8.4.2018 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 192/DIV del 10.4.2018)
La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla
società SS Racing Club Fondi S.r.l. di Fondi (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.


2. RICORSO DEL SIG. FERRARI ORAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.4.2018
INFLITTAGLI SEGUITO GARA PISTOIESE/VITERBESE CASTRENSE DEL 29.03.2018 (Delibera del Giudice
Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 182/DIV del 30.03.2018)
La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Ferrari Orazio ridetermina la
sanzione dell’inibizione fino a tutto il 16.04.2018. Dispone restituirsi la tassa reclamo.



3. RICORSO DEL CALCIATORE COMI GIANMARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2
GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VICENZA/FERMANA DEL
04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.
186/DIV del 05.04.2018)
La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Comi Gianmario. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE FRANCO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2
GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/LIVORNO DEL
03.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.
185/DIV del 04.04.2018)
La C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Franco Michele. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. LOPEZ GIOVANNI SEGUITO GARA
LUCCHESE/PISTOIESE DEL 03.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio
Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 04.04.2018)
La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. di
Lucca. Dispone addebitarsi la tassa reclamo