Corte Sportiva, le decisioni sui ricorsi di Triestina, Cosenza e Padova

13.03.2018 18:00 di  Valeria Debbia  Twitter:    vedi letture
Corte Sportiva, le decisioni sui ricorsi di Triestina, Cosenza e Padova
TMW/TuttoC.com

Si riportano di seguito le decisioni della seconda sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc in seguito ai ricorsi presentati da Triestina, Cosenza e Padova:

Ricorso U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta Sig. Princivalli Nicola seguito gara Triestina/Bassano del 02.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018): La C.S.A., sentito l’arbitro, ACCOGLIE e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara. 

Ricorso COSENZA CALCIO avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calc. Loviso Massimo seguito gara Coppa Italia Viterbese Castrense/Cosenza del 06.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dlt del 07.03.2018): La C.S.A., visto l’art. 19, comma 10 C.G.S.
dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. 



Ricorso COSENZA CALCIO avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Domenico Mungo seguito gara Coppa Italia Viterbese Castrense/Cosenza del 06.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega
Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dlt del 07.03.2018) RESPINTO

Ricorso CALCIO PADOVA S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Trevisan Trevor seguito gara Padova/Teramo del 03.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018): La C.S.A., visto il Com. Uff. n. 147/DIV del 27.2.2018 RESPINGE.

Ricorso CALCIO PADOVA S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Chiodi
Danilo seguito gara Padova/Teramo del 03.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018): ACCOLTO e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.