FIGC, respinti ricorsi Gubbio, Casertana, Viterbese. Ridotta multa Potenza

22.02.2019 21:10 di Sebastian Donzella Twitter:    vedi letture
FIGC, respinti ricorsi Gubbio, Casertana, Viterbese. Ridotta multa Potenza
TMW/TuttoC.com

La Corte Sportiva d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

1. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.J. FANO/GUBBIO DEL 2.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 5.02.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/RENDE DEL 9.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV dell’11.02.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Potenza Calcio di Potenza riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.  

3. RICORSO DELLA CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Casertana F.C. S.r.l. di Caserta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL SIG. MURANTE STEFANO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 15.03.2019 E AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. MURANTE STEFANO INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/PRO VERCELLI DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 14.02.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal sig. Murante Stefano riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGINA/VITERBESE CASTRENSE DEL 23.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 171/DIV del 4.02.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese di Viterbo Dispone addebitarsi la tassa reclamo.