Santarcangelo, pubblicate motivazioni CFA. Improbabile ricorso

17.05.2018 10:40 di  Valeria Debbia  Twitter:    vedi letture
Santarcangelo, pubblicate motivazioni CFA. Improbabile ricorso
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Sono state pubblicate le motivazioni che hanno portato la Corte Federale d'Appello a stravolgere la sentenza di primo grado che aveva portato al proscioglimento del Santarcangelo, sanzionando il club clementino con due punti di penalizzazione che l'hanno poi condannato ai playout contro il Vicenza. Le stesse sono state studiate dal legale della società, l'avvocato Eduardo Chiacchio, e nella giornata odierna si dovrebbe sciogliere il nodo relativo al ricorso. Secondo quanto raccolto dai colleghi del Corriere Romagna la sensazione è che non verrà inoltrato.



Questo il comunicato della CFA all'interno del quale si evincono le motivazioni della stessa: "La vicenda in scrutinio pone all’attenzione una serie di quesiti alla soluzione dei quali questa Corte deve attendere. a) In primo luogo occorre ancora una volta ribadire, nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che l’Ordinamento federale si fonda su propri principi e regole, espressione della c.d. libertà associativa, con la conseguenza che esso ben può dotarsi di norme difformi e anche più restrittive di quelle dell’ordinamento statale, funzionali al perseguimento degli scopi statutari (ex multis, CFA 30.09.2015, in Com. Uff. 47/2015). E’ illuminante per il caso che occupa il principio di diritto sancito dalle SS.UU. di questa Corte, secondo cui (testualmente) “…L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato…” (CFA 24.4.2015, in Com. Uff. 048/2015). Perché pienamente condiviso, ritiene questa Corte di fare applicazione di questo principio alla vicenda in scrutinio, ribadendo la piena legittimità del disposto di cui all’art. 85, lett. C), parag. V delle NOIF, come modificato dal Com. Uff. n. 52/A del 4.09.2017, secondo cui le società sono obbligate a curare il versamento delle ritenute Irpef del quarto trimestre (gennaio-febbraio) entro e non oltre il giorno 16 del successivo mese di marzo. b) La Procura Federale imputa alla decisione opposta un errore di diritto, lì dove assume che l’aver affidato i violati adempimenti ad un consulente qualificato e l’aver fornito al predetto corrette direttive costituiscono elementi idonei a mandare esenti da responsabilità gli odierni resistenti. Il motivo è fondato. Al riguardo occorre considerare che per conseguire l’esonero da responsabilità, sia nel campo civile che penale, l’autore del fatto deve fornire la prova che la contestata violazione è stata commessa per caso fortuito o per forza maggiore. Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel definire il “fortuito” come quel quid imponderabile, improvviso ed imprevedibile che, inserendosi nell’azione dell’agente, soverchia e annulla ogni possibilità di resistenza o di contrasto, sì da rendere fatale il compiersi dell’evento cui l’agente viene a dare un contributo meramente fisico: trattasi di un’accidentalità operante come causa non conoscibile e non eliminabile con l’uso della comune prudenza e diligenza. La forza maggiore, sempre secondo la consolidata giurisprudenza, è costituita da una vis maior cui resisti non potest e, quindi, da un evento originato dalla natura o dal fatto dell’uomo che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere impedito, precludendo così di esplicare quella ordinaria diligenza che sarebbe sufficiente per adeguarsi al precetto violato. c) Consegue che le violazioni ascritte agli odierni resistenti, ancorché collegate anche indirettamente al fatto omissivo del professionista incaricato dalla società, non possono in alcun modo essere considerate come l’effetto di una delle categorie giuridiche di cui si è dato conto, non potendo l’omesso versamento nei termini costituire né un’accidentalità non conoscibile e non eliminabile e né un evento che non poteva essere impedito. Conforta l’assunto, nella fattispecie in scrutinio, gli arresti della Suprema Corte citati dalla Procura Federale nel suo libello, secondo cui incombe sul contribuente l’onere di vigilare che il commercialista incaricato di trasmettere in via telematica la sua dichiarazione dei redditi, dia corso al mandato con puntualità (Cass. Ordinanza n.11832 del 9.06.2017; cfr anche Cass. n.6930/2017; Cass. n. 3724/1991; Cass. .n.11717/2002): diversamente opinando, infatti, verrebbero messi in discussione tutti i principi (risalenti al diritto romano) posti a presidio del tema della responsabilità, quali, ad esempio, quelli contemplati dall’art. 2049 c.c. (padroni e committenti). d) Inquadrata così la vicenda, è di tutta evidenza come tutte le violazioni ascritte agli odierni resistenti siano pienamente fondate, (in senso conforme cfr CFA del 16.5.2018 in Com. Uff. n. 120/CFA ) nei termini indicati in premessa, non potendo la “buona fede” riconosciuta loro dal giudice a quo costituire un’esimente per gli addebiti contestati anche alla Società. Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, del CGS prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”, appaiono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale"..