Disciplinare, deferiti tre club di Lega Pro
Il Procuratore Federale, esaminata la nota della Commissione Criteri Infrastrutturali FIGC, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la violazione dell’art. 1 del C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011, Titolo II), punto 1), Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali:
> Claudio Caliumi, legale rappresentante della società Carpi F.C. 1909 s.r.l. all'epoca dei fatti;
per non aver depositato la documentazione comprovante la disponibilità dell'impianto Giglio di Reggio Emilia rilasciata dal curatore del fallimento Mirabello 2000;
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
> la Società Carpi F.C. 1909 s.r.l.;
a titolo di responsabilità diretta per la violazione disciplinare ascritta al proprio legale rappresentante pro-tempore.
Per la violazione dell’art. 1 del C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011, Titolo II), punto 2), Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali:
> Giuliano Cicalese, legale rappresentante della società S.S. Ebolitana 1925 s.r.l. all'epoca dei fatti per il mancato deposito della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. entro il 30 giugno 2011;
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
> la Società S.S. Ebolitana 1925 s.r.l.;
a titolo di responsabilità diretta per la violazione disciplinare ascritta al proprio legale rappresentante pro-tempore.
Per la violazione dell’art. 1 del C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011, Titolo II), punti 1), 2) e 3) Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali:
> Salvatore De Vita, Amministratore Unico e legale rappresentante della società U.S. Arzanese s.r.l., per non aver provveduto, entro il 30 giugno 2011, al deposito del documento attestante la disponibilità dell'impianto che si intende utilizzare (punto 1);
la licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. (punto 2); dell'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2011-2012 in un impianto non ubicato nel proprio comune ed il nulla osta del Prefetto (punto 3);
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
> la Società U.S. Arzanese s.r.l.;
a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
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