Lega Pro, il regolamento per il minutaggio giovani 2024/2025

19.03.2024 12:00 di  Valeria Debbia  Twitter:    vedi letture
Lega Pro, il regolamento per il minutaggio giovani 2024/2025
TMW/TuttoC.com

La Lega Pro ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale il regolamento minutaggio per la stagione sportiva 2024/2025.

REGOLAMENTO MINUTAGGIO GIOVANI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Art. 1 Lista Calciatori temporanei
1.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare di Campionato di Serie C (per brevità, infra: “Campionato”) possono utilizzare quelli presenti nella "lista calciatori temporanei" (per brevità, infra: " lista temporanei"), il cui modello è allegato al presente Comunicato, nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 8 calciatori il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A o Serie B o da Federazione estera. La lista temporanei deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e notificata alla Lega inderogabilmente prima dell’inizio della prima gara di Campionato a mezzo pec (segreteria-legapro@legalmail.it) o, in alternativa, mediante consegna di copia cartacea al delegato di gara della Lega Pro.
1.2 La presentazione di lista temporanei non conforme alle disposizioni di cui al presente art. 1 verrà, a tutti gli effetti, considerata come "mancato deposito" e darà luogo all'irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 4.

Art. 2 Lista Calciatori professionisti
2.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare di Campionato dovranno utilizzare quelli presenti nella "lista calciatori professionisti" (per brevità, infra: “lista prof”), il cui modello è allegato al presente Comunicato, nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 23 calciatori i cui status siano quelli di calciatori professionisti ex art. 28 NOIF o apprendisti in ambito professionistico (per brevità, infra: “apprendisti prof”) ex art. 33 bis NOIF. La lista prof deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e notificata alla Lega inderogabilmente prima dell’inizio della prima gara di Campionato a mezzo pec (segreteria-legapro@legalmail.it) o, in alternativa, mediante consegna di copia cartacea al delegato di gara della Lega Pro.
2.2 In deroga a quanto sopra i calciatori professionisti e gli apprendisti prof, nati successivamente al 1° gennaio 2002 e provenienti dal settore giovanile del club, ai sensi dell’art.3.1, potranno essere inseriti in numero illimitato nella “lista calciatori settore giovanile” di cui al successivo art. 3.2 e utilizzati dalla società nelle gare di Campionato, senza che gli stessi vengano computati tra i 23 calciatori di cui all’art. 2.1.
2.3 Qualora, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, una società sottoscriva "primi contratti di calciatori professionisti" (ex art. 33 NOIF) con propri tesserati già giovani di serie, questi ultimi potranno essere utilizzati nelle gare di Campionato, senza che vengano inseriti tra i 23 calciatori di cui all’art. 2.1.
2.4 I calciatori, titolari di un contratto di apprendistato, con la qualifica di giovani di serie ex art. 33 NOIF, potranno essere utilizzati nelle gare di Campionato, senza che vengano inseriti tra i 23 calciatori di cui all’art. 2.1. I calciatori, titolari di un contratto di apprendistato, con la qualifica di apprendisti prof, dovranno essere inseriti tra i 23 calciatori di cui all’art. 2.1, salvo che non siano in possesso dei requisiti per essere inseriti nella lista calciatori settore giovanile ai sensi dell’art. 2.2.
2.5 Le società che, alla data di pubblicazione del presente comunicato, abbiano già depositato contratti con calciatori professionisti e apprendisti prof, per la stagione 2024/2025, in numero superiore al limite previsto all’art. 2.1, potranno, in deroga ed esclusivamente per tale stagione, inserire nella lista prof tutti i calciatori di cui ai predetti contratti già depositati. Resta inteso che, nell'ipotesi di inserimento in tale lista di nuovi calciatori professionisti ovvero di apprendisti prof con contratto depositato in data successiva alla pubblicazione del presente comunicato, la società non potrà usufruire della deroga e troverà applicazione la limitazione numerica di cui all’art. 2.1.
2.6 La presentazione di lista prof non conforme alle disposizioni di cui al presente art. 2 verrà, a tutti gli effetti, considerata come "mancato deposito" e darà luogo all'irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 4.

Art. 3 Lista Calciatori settore giovanile
3.1 Ai fini del presente regolamento sono considerati provenienti dal proprio settore giovanile, i calciatori nati successivamente al 1° gennaio 2002 che siano stati tesserati con la società, anche a titolo temporaneo, per almeno due stagioni sportive, anche non consecutive, nel corso di ciascuna delle quali dovranno aver svolto attività prevalente in una delle seguenti rispettive categorie giovanili: Primavera, Under 17, Under 16, Under 15, Juniores Prov./Reg./Naz., Allievi Prov./Reg., Giovanissimi Prov./Reg. ed Esordienti. Ai fini della valutazione della prevalenza dell’attività svolta in una categoria giovanile rispetto a quella svolta in prima squadra, rileverà esclusivamente il numero di presenze del calciatore negli elenchi di gara relativi ad una o più delle suddette categorie giovanili, che dovrà essere, relativamente a ciascuna delle due stagioni sportive, maggiore rispetto al numero di presenze dello stesso negli elenchi di gara della prima squadra. Ai fini del computo delle due stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche quelle in cui il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club senza che vi sia la necessità che lo stesso abbia disputato in tale club attività prevalente nelle categorie giovanili; il requisito del tesseramento con una società per una stagione sportiva si considera comunque soddisfatto a condizione che il periodo di tesseramento sia mantenuto continuativamente nell’annualità sportiva per un periodo non inferiore a 5 mesi.
3.2 Le società nelle gare di Campionato possono utilizzare i calciatori presenti nella "lista calciatori settore giovanile" (per brevità, infra: “lista settore giovanile”), il cui modello è allegato al presente Comunicato, nella quale dovranno essere inseriti almeno n. 4 calciatori provenienti dal proprio settore giovanile ai sensi dell’art. 3.1, indipendentemente dallo status (giovane di serie, apprendista prof o professionista) e senza alcun limite in ordine al numero massimo complessivo degli stessi. La lista settore giovanile deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e notificata alla Lega inderogabilmente prima dell’inizio della prima gara di Campionato a mezzo pec (segreteria-legapro@legalmail.it) o, in alternativa, mediante consegna di copia cartacea al delegato di gara della Lega Pro.

NORMA PROGRAMMATICA
Dalla s.s. 2025/2026 le società dovranno inserire nella "lista calciatori settore giovanile" almeno n.5 calciatori provenienti dal proprio settore giovanile, da poter utilizzare nelle gare di Campionato.
Dalla s.s. 2026/2027 le società dovranno inserire nella "lista calciatori settore giovanile" almeno n.6 calciatori provenienti dal proprio settore giovanile, da poter utilizzare nelle gare di Campionato.
Dalla s.s. 2027/2028 le società dovranno inserire nella "lista calciatori settore giovanile" almeno n.7 calciatori provenienti dal proprio settore giovanile, da poter utilizzare nelle gare di Campionato.
Dalla s.s. 2028/2029 le società dovranno inserire nella "lista calciatori settore giovanile" almeno n.8 calciatori provenienti dal proprio settore giovanile, da poter utilizzare nelle gare di Campionato.

3.3 La presentazione di lista settore giovanile non conforme alle disposizioni di cui al presente art. 3 verrà, a tutti gli effetti, considerata come "mancato deposito" e darà luogo all'irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 4.

Art. 4 Sanzioni
4.1 La Lega, in caso di violazione di una o più disposizioni previste dagli artt. 1, 2 e 3, disporrà, all’esito dell’istruttoria, le seguenti sanzioni secondo le procedure di cui in appresso: a) qualora la Lega rilevi il mancato deposito da parte di una società della lista temporanei e/o della lista prof e/o della lista settore giovanile (per brevità, infra: “Liste”) entro il termine perentorio della prima gara di Campionato e la società non adempia entro i 3 giorni successivi alla contestazione dell’addebito, la Lega, dopo aver concesso un termine di 5 giorni per eventuali difese, può irrogare la sanzione della decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione delle risorse, da distribuirsi in base al presente regolamento. Nel caso in cui il deposito venga successivamente effettuato, la società sarà riammessa alla ripartizione delle risorse del “minutaggio” a partire dalla prima gara di Campionato successiva al deposito, ferme restando le sanzioni accessorie di cui alla lettera e). In ogni caso, qualora il deposito venga effettuato tardivamente, la società dovrà altresì corrispondere una sanzione di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo; l’importo della penale sarà raddoppiato qualora il mancato deposito si riferisca alla lista settore giovanile;
b) nel caso in cui una società utilizzi:
• uno o più calciatori tesserati a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A o Serie B o da Federazione estera, non inseriti nella lista temporanei,
• e/o uno o più calciatori professionisti o apprendisti prof non inseriti né nella lista prof né nella lista settore giovanile,
in una gara di Campionato e tale/i violazione/i avvenga/no entro l'ultima giornata del girone di andata, la Lega, dopo aver concesso un termine di 5 giorni per eventuali difese, può irrogare la sanzione di € 10.000,00 per ogni calciatore "fuori lista" utilizzato nella gara o frazione di essa;
c) nel caso di reiterazione di una o più violazioni di cui alla precedente lettera b) in una successiva gara di Campionato e tale/i violazione/i avvenga/no entro l'ultima giornata del girone di andata, la Lega, dopo aver concesso un termine di 5 giorni per eventuali difese, può irrogare la sanzione di € 20.000,00 per ogni calciatore "fuori lista" utilizzato nella gara o frazione di essa;
d) nel caso in cui una società utilizzi:
• uno o più calciatori tesserati a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A o Serie B o da Federazione estera, non inseriti nella lista temporanei,
• e/o uno o più calciatori professionisti o apprendisti prof non inseriti né nella lista prof né nella lista settore giovanile,
in una gara di Campionato e tale/i violazione/i avvenga/no per la terza volta in una gara del girone di andata, ovvero per la prima volta in una giornata del girone di ritorno o nel corso dei Play-Off e Play-Out del Campionato, la Lega, dopo aver concesso un termine di 5 giorni per eventuali difese, può irrogare la sanzione della decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione delle risorse del “minutaggio” e un’ammenda di € 50.000,00 per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato nella gara o frazione di essa;
e) le sanzioni previste ai punti b), c) e d) saranno cumulativamente irrogate anche nel caso di mancato deposito della lista prof e/o della lista temporanei; in tale ipotesi, infatti, tutti i calciatori professionisti e/o apprendisti prof che non siano in possesso dei requisiti per essere inseriti nella lista settore giovanile, nonché i calciatori tesserati a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A o Serie B o da Federazione estera utilizzati in una gara di Campionato verranno considerati "fuori lista".
4.2 Il provvedimento di Lega è immediatamente esecutivo e, in caso di irrogazione di sanzione pecuniaria, la stessa sarà immediatamente iscritta a debito della società sportiva sulla rispettiva scheda conto campionato.
4.3 Gli importi di cui alle sanzioni economiche irrogate saranno di competenza della Lega Pro; l'esclusione di una società dalla ripartizione dei corrispettivi di cui all’art. 6 determinerà l'incremento della c.d. "quota minuto" a favore di tutte le altre società associate.

Art. 5 Variazioni liste ed efficacia
5.1 La lista prof e la lista temporanei possono essere variate solo durante i periodi di campagna trasferimenti previsti dalle disposizioni federali. Fanno eccezione le sole ipotesi disciplinate ai successivi artt. 5.3 e 5.4 e, esclusivamente per la lista prof, quelle disciplinate agli artt. 5.5 e 5.6. Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori la lista settore giovanile può essere variata in qualsiasi momento, fermo restando il rispetto del limite di cui all’art. 3.2. in ordine al numero minimo di calciatori da mantenere in lista per tutta la durata della stagione sportiva.
5.2 Alla data di chiusura di ciascun periodo di campagna trasferimenti la lista prof e la lista temporanei diventano definitive e non più soggette a variazioni, salve le ipotesi previste ai successivi artt. 5.3 e 5.4 e, esclusivamente per la lista prof, quelle previste agli artt. 5.5 e 5.6, sino all'apertura del successivo periodo di campagna trasferimenti.
5.3 La lista prof e la lista temporanei incomplete possono essere integrate, sino al massimo numero consentito, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti, esclusivamente a seguito del tesseramento di calciatori svincolati o dell'inserimento di calciatori già tesserati per la società ed inizialmente esclusi dalle predette liste.
5.4 Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nella lista prof e nella lista temporanei un calciatore con cui sia intervenuta una risoluzione di contratto - consensuale o per inadempimento - con un altro calciatore già tesserato per la medesima società.
5.5 Esclusivamente con riferimento ai tesserati inseriti nella lista prof, nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nella lista depositata un portiere con un altro portiere.
5.6 Esclusivamente con riferimento ai tesserati inseriti nella lista prof, nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono eccezionalmente effettuare, nell'arco dell'intera stagione sportiva, due sostituzioni di calciatori inseriti nella lista depositata con altri calciatori, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti. Tale facoltà di sostituzione è consentita secondo le seguenti modalità: una sola sostituzione potrà essere effettuata durante il girone d’andata ed una sola sostituzione potrà essere effettuata durante il girone di ritorno (periodo quest’ultimo da ritenersi esteso alla fase di Play-Off e PlayOut).
5.7 Affinché le variazioni delle Liste, intervenute durante o fuori dai periodi di campagna trasferimento, abbiano efficacia, le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Società e notificate alla Lega inderogabilmente prima dell’inizio della gara di Campionato a mezzo pec (segreteria-legapro@legalmail.it) o, in alternativa, mediante consegna di copia cartacea al delegato di gara della Lega Pro. In difetto di notifica preliminare o di successiva consegna al delegato di Lega della predetta comunicazione, il calciatore inserito ed utilizzato in gara di Campionato verrà considerato, anche agli effetti di cui all'art. 4, "fuori lista".

Art. 6 Ripartizione risorse e criteri di calcolo del "minutaggio"
6.1 Premesso che ai sensi dell'art. 22 D. Lgs 9/2008 (Legge Melandri), per come novato dalla L. n. 225/2016, "L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per commercializzazione dei diritti di cui all'art. 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio" e che, alla luce del dettato normativo, il minutaggio è da annoverarsi nell'ambito della voce "per la formazione e per l'utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili", l’Assemblea di Lega Pro delibera annualmente in che percentuale dette risorse saranno distribuite in base al regolamento minutaggio giovani della stagione sportiva di riferimento.
6.2 Gli importi che verranno destinati all'impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, previa suddivisione in uguale misura tra i tre gironi, secondo i seguenti criteri:
a) salvo quanto previsto alle successive lettere b) e c), per ciascuna gara di Campionato il minutaggio di ciascuna società sarà determinato solo in caso di raggiungimento della soglia minima di 271 minuti giocati e fino alla soglia massima di 450 minuti giocati e, pertanto:
- nel caso non venga raggiunta la soglia minima nella gara, alla società verrà registrato il risultato di 0 minuti giocati;
- nel caso venga superata la soglia massima nella gara, alla società verrà registrato il risultato di 450 minuti giocati.
Ai fini del calcolo del minutaggio saranno presi in considerazione i minuti giocati complessivamente da parte di:
^ calciatori tesserati con status 04 e 09 nati successivamente al 1° gennaio 2003,
^ fino ad un massimo di due calciatori tesserati con status 04 o 09 nati successivamente al 1° gennaio 2002 (numero massimo per ciascuna gara; es. qualora ne vengano utilizzati tre o più verranno presi in considerazione solamente i due calciatori per i quali possano essere applicati i coefficienti previsti agli artt. 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 più favorevoli per la società);
b) il solo minutaggio dei calciatori inseriti nella lista settore giovanile verrà registrato e considerato ai fini della ripartizione delle risorse, a prescindere dalla circostanza che nella gara la società non abbia raggiunto la soglia minima di 271 minuti giocati.
c) qualora una società, all’esito del conteggio effettuato ogni 7 gare ai sensi del successivo punto e), raggiunga la soglia complessiva di 1897 minuti, considerando comunque la soglia massima di 450 minuti giocati per gara, le verrà corrisposto il corrispettivo relativo al minutaggio effettuato anche per quelle gare nelle quali non era stata raggiunta la soglia minima dei 271 minuti giocati;
d) per ogni calciatore verranno presi in considerazione i minuti giocati comprensivi dei minuti di recupero del 1° e 2° tempo, fino ad un massimo di 90 minuti per ogni gara. Il risultato dei minuti giocati (min 271, max 450) verrà ponderato prendendo in considerazione i calciatori per i quali possano essere applicati i coefficienti previsti agli artt. 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 più favorevoli per la società;
e) ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria, alla 7a, alla 14a, alla 21a, alla 28a e alla 35a giornata e successivamente erogata; non verranno presi in considerazione i minuti giocati dalla 36a alla 38a giornata, pur rimanendo operante la normativa di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5;
f) al termine della regular season si procederà al conteggio finale con ricalcolo delle rispettive quote ed erogazioni e/o addebiti a conguaglio;
g) dette quote saranno calcolate, in base all'effettivo utilizzo dei giovani in campo in gare di Campionato, attraverso:
" computo del totale dei minuti-giovani assommati da tutti i club;
" individuazione, rispetto alla quota dei corrispettivi disponibile, di un "quoziente giovani" per minuto giocato;
" assegnazione dei corrispettivi ai singoli club in base ai minuti giocati;
h) incremento del quoziente-giovani per i club in caso di vittoria del campionato (+10%) e decremento in caso di posizionamento all’ultimo posto della classifica del rispettivo girone e conseguente retrocessione diretta (-20%);
i) al termine del girone d'andata è previsto un ulteriore decremento del quoziente-giovani, pari al 20% da calcolarsi sulle gare disputate sino a quel momento, per l'ultima classificata del rispettivo girone qualora il distacco dalla penultima classificata sia superiore agli 8 punti;
l) al termine del girone d'andata è altresì previsto un decremento del quoziente-giovani, pari al 10% da calcolarsi sulle gare disputate sino a quel momento, per la penultima classificata del rispettivo girone qualora il distacco dalla terzultima classificata sia superiore agli 8 punti; in tal caso è applicato alla squadra ultima classificata, in deroga al punto h), un decremento del quoziente-giovani pari al 30% indipendentemente dal distacco dalla penultima classificata;
m) al termine della stagione regolare è previsto un ulteriore decremento del quoziente-giovani, pari al 20% da calcolarsi sulle gare disputate nel girone di ritorno, per l'ultima classificata del rispettivo girone qualora il distacco dalla penultima classificata sia superiore ai 10 punti;
n) al termine della stagione regolare è altresì previsto un decremento del quoziente-giovani, pari al 10% da calcolarsi sulle gare disputate nel girone di ritorno, per la penultima classificata del rispettivo girone qualora il distacco dalla terzultima classificata sia superiore ai 10 punti; in tal caso è applicato alla squadra ultima classificata, in deroga al punto l), un decremento del quoziente-giovani pari al 30% indipendentemente dal distacco dalla penultima classificata;
6.3 La quota dei tesserati con status 04 e 09 da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione:
" 0,80 classe di età 2002;
" 1,00 classe di età 2003;
" 1,20 classe di età 2004;
" 1,40 classe di età 2005 e seguenti;
6.4 La quota, determinata ai sensi dell'art. 6.3, verrà incrementata del 200% per i calciatori inseriti nella lista settore giovanile.

NORMA PROGRAMMATICA (S.S. 2025/2026)
6.4 La quota, determinata ai sensi dell'art. 6.3, verrà incrementata del 200% per i primi 30 minuti complessivamente giocati dai calciatori inseriti nella lista settore giovanile. La quota, determinata ai sensi dell'art. 6.3, relativa ai successivi minuti giocati dai medesimi calciatori o da altri inseriti nella lista settore giovanile verrà incrementata del 400%.
NORMA PROGRAMMATICA (S.S. 2026/2027)
6.4 La quota, determinata ai sensi dell'art. 6.3, verrà incrementata del 200% per i primi 60 minuti complessivamente giocati dai calciatori inseriti nella lista settore giovanile. La quota, determinata ai sensi dell'art. 6.3, relativa ai successivi minuti giocati dai medesimi calciatori o da altri inseriti nella lista settore giovanile verrà incrementata del 400%.
NORMA PROGRAMMATICA (S.S. 2027/2028)
6.4 La quota, determinata ai sensi dell'art. 6.3, verrà incrementata del 200% per i primi 120 minuti complessivamente giocati dai calciatori inseriti nella lista settore giovanile. La quota, determinata ai sensi dell'art. 6.3, relativa ai successivi minuti giocati dai medesimi calciatori o da altri inseriti nella lista settore giovanile verrà incrementata del 400%.
NORMA PROGRAMMATICA (S.S. 2028/2029)
6.4 La quota, determinata ai sensi dell'art. 6.3, verrà incrementata del 200% per i primi 180 minuti complessivamente giocati dai calciatori inseriti nella lista settore giovanile. La quota, determinata ai sensi dell'art. 6.3, relativa ai successivi minuti giocati dai medesimi calciatori o da altri inseriti nella lista settore giovanile verrà incrementata del 400%.

6.5 La quota, determinata ai sensi dell'art. 6.3, verrà incrementata del 75% per i calciatori già tesserati con la medesima Società per almeno tre stagioni sportive anche non consecutive. Ai fini del computo delle tre stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche quelle in cui il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club; il requisito del tesseramento con una società per una stagione sportiva si considera comunque soddisfatto a condizione che il periodo di tesseramento sia mantenuto continuativamente nell’annualità sportiva per un periodo non inferiore a 5 mesi.
Tale incremento non verrà applicato qualora la quota venga già incrementata ai sensi dell'art. 6.4.
6.6 La quota, determinata ai sensi dell'art. 6.3, verrà incrementata del 30% per i giovani calciatori tesserati, anche nel corso della stagione sportiva di riferimento, a titolo definitivo.
Tale incremento non verrà applicato qualora la quota venga già incrementata ai sensi dell'art. 6.4 o 6.5.
6.7 Ai fini del calcolo del "minutaggio" possono rientrare nel relativo computo anche i minuti giocati dai calciatori inseriti nella lista temporanei in possesso dei requisiti anagrafici ed il cui tesseramento sia:
A) a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A o Serie B a condizione che per gli stessi, sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda.
Qualora nel contratto del calciatore sia prevista una parte variabile del compenso, dovrà essere altresì previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, anche sottoposto a condizioni, di importo pari o superiore a tale parte variabile.
Non verranno considerati ai fini del calcolo del "minutaggio" quei calciatori, sebbene in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A o Serie B ma per i quali sia previsto un premio e/o indennizzo in favore della società di Serie A o Serie B.
B) a titolo di cessione o trasferimento temporaneo oneroso da società di Serie A o Serie B a condizione che per gli stessi, sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo della cessione o del trasferimento e dell'ammontare del compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda. Qualora nel contratto del calciatore sia prevista una parte variabile del compenso, dovrà essere altresì previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, anche sottoposto a condizioni, di importo pari o superiore a tale parte variabile.
6.8 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla presente normativa regolamentare le eventuali modifiche tecniche ed interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle società una corretta applicazione della stessa.