Multa di 500 euro per Andrea Magrassi per espressione blasfema

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 635 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Andrea MAGRASSI avente ad oggetto la seguente condotta: ANDREA MAGRASSI, calciatore della società U.S. Città di Pontedera Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, nel corso della gara COMO - PONTEDERA del 27 marzo 2021, al 16mo del secondo tempo, a seguito di un errore di gioco di un proprio compagno di squadra, pronunciato ad alta voce una espressione blasfema;
> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea MAGRASSI;
> vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Andrea MAGRASSI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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