Giudice Sportivo, otto club multati: stangata Lecco. Supplemento d'indagine su mister Cosmi (Salernitana)

Giudice Sportivo, otto club multati: stangata Lecco. Supplemento d'indagine su mister Cosmi (Salernitana)TMW/TuttoC.com
Oggi alle 22:40Primo piano
di Sebastian Donzella

Il Giudice Sportivo, nelle sedute del 5 e 6 ottobre 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito ai club:

GARA SALERNITANA – BARI DEL 4 OTTOBRE 2026

Con riferimento alla segnalazione da parte della Procura Federale in ordine al comportamento tenuto al termine del primo tempo dall’allenatore della Salernitana Sig. Serse Cosmi questo Giudice Sportivo invita la Procura Federale medesima ad effettuare ulteriori indagini utili ad accertare in modo più puntuale le specifiche modalità della condotta del tesserato sopra indicato.

In particolare, invita l’Organo requirente ad ascoltare:

- il calciatore destinatario dell’epiteto riportato dai Componenti della Procura, al fine di accertare se lo stesso abbia percepito la frase rivolta nei suoi confronti;
- i componenti della squadra arbitrale per verificare se agli stessi sia stata denunciata da tesserati del Bari la condotta in oggetto.

Inoltre, occorre accertare con maggiore puntualità se la frase sia stata pronunciata con un tono di voce elevato e a quale distanza l’avversario si trovava dall’allenatore della Salernitana mentre questi pronunciava le parole in contestazione.
Accerti inoltre la Procura quanto altro utile ai fini del decidere.

SOCIETA'

AMMENDA € 4.000,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco, che colpiva al volto un tesserato avversario, bagnandogli la giacca ma senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare la pericolosità della condotta posta in essere (concretizzatasi nell’avere attinto al volto un tesserato avversario con una bottiglietta semipiena) ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.500,00

SALERNITANA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto del primo tempo, due bottigliette di plastica semipiene, due accendini e tre bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Azzurra, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, tre monete (da € 1,00, € 0,10 e € 0,50) in direzione di un calciatore avversario, monete che cadevano nel recinto di gioco, vicino alle scale dell’ingresso spogliatoio, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:

1. fatto esplodere, al 73° e al 75° minuto della gara, due petardi nel proprio Settore, senza conseguenze;

2. lanciato, al 70° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 77° e all’87° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto e danneggiato alcuni dei servizi igienici loro riservati.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa l’entità dei danni provocati, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto e danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

SAVOIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).