Contenzioso Bisceglie-Boljat, il TFN proscioglie il club pugliese

24.06.2019 18:00 di  Dario Lo Cascio  Twitter:    vedi letture
Contenzioso Bisceglie-Boljat, il TFN proscioglie il club pugliese
TMW/TuttoC.com

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo - Presidente; dall’avv. Fabio Micali e dall’avv. Marco Stigliano Messuti - Componenti; con l’assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA; e della sig.ra Paola Anzellotti alla segreteria, si è riunito il giorno 13.6.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

(245) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVESTRO CARBOTTI (all'epoca dei fatti e attualmente Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società AS Bisceglie Srl) e la Società AS BISCEGLIE SRL - (nota n. 12093/917 pf18-19 GP/AA/ep del 29.4.2019)

Il deferimento Il calciatore Domagoj Boljat depositava ricorso al Collegio Arbitrale presso la Lega Pro in data 12.10.2018. Il Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, con il Lodo del 14.12.2018, depositato il 02.01.2019, condannava la Società AS Bisceglie Srl al pagamento, in favore del calciatore Domagoj Boljat, delle mensilità di giugno e di luglio 2018, nonché al pagamento delle retribuzioni mensili successive dovute per la stagione sportiva corrente 2018/2019, sino al 30.06.2019. Nel lodo si pronunciava anche la risoluzione del contratto di prestazione sportiva. Successivamente il calciatore inoltrava alla Procura Federale ed alla Co.Vi.So.C. una segnalazione lamentando il mancato rispetto del lodo nel termine previsto. L’istruttoria Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti numerosi documenti costituenti fonti di prova e precisamente: - lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega Pro del 14.12.2018, depositato in data 02.01.2019, comunicato alla AS Bisceglie Srl mediante messaggio di posta elettronica certificata; - esposto del 04.02.2019, con relativi allegati, nell’interesse del calciatore, pervenuto via PEC alla Procura Federale nella stessa data; - contratto di lavoro del calciatore, pervenuto alla Procura Federale con mail del 06.03.2019; - modulo di censimento delle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 della Società AS Bisceglie Srl; - verbali di audizione dell’avv. Vincenzo Todaro e del sig. Silvestro Carbotti del 9.04.2019, con allegata documentazione; - atto di transazione del 29.03.2019. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha formulato le seguenti richieste: - nei confronti del sig. Silvestro Carbotti, l’irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; - nei confronti della AS Bisceglie Srl, l’irrogazione della sanzione della penalizzazione in classifica di punti 1 (uno), da scontarsi nella stagione sportiva 2019/20, oltre all’ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00). È comparso il legale dei deferiti il quale si è riportato alla propria memoria difensiva e ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti da ogni addebito. Nelle memorie difensive il legale dei deferiti eccepisce un difetto di notifica del lodo arbitrale. Nel merito i deferiti rappresentano che il deferimento è infondato poiché per quanto concerne le mensilità di novembre e dicembre 2018 le stesse sono state pagate (rispettivamente nei giorni 6 e 7 febbraio 2019) nel rispetto del termine federale del 16 febbraio 2019, mentre le mensilità di gennaio e febbraio 2019 sono state pagate il giorno 11 marzo 2019, nel rispetto del termine federale del 16 marzo 2019.

I motivi della decisione La Procura Federale ha ricostruito la successione dei pagamenti effettuati in favore del calciatore ed è pervenuta alle seguenti conclusioni in questa sede rassegnate: - gli emolumenti relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e parte della mensilità di ottobre 2018 sono stati saldati con assegno bancario di euro 7.127,31 incassato in data 30 luglio 2018; - la rimanente parte dovuta per il mese di ottobre è stata saldata con bonifico bancario di euro 913,00 del 17 dicembre 2018; - per le mensilità di novembre e dicembre 2018, i relativi versamenti sono stati effettuati, rispettivamente in data 6 e 7 febbraio 2019, mediante bonifico; - i mesi di gennaio e febbraio 2019 sono stati pagati con bonifico datato 11 marzo 2019, per l’importo complessivo di euro 3.067,00. Agli atti esiste anche una transazione, sottoscritta in data 29 marzo 2019 tra le parti del rapporto finalizzata al componimento bonario delle pendenze economiche maturate e maturande. All’esito dell’approfondito esame degli atti del procedimento, il Tribunale rileva che le uniche mensilità per le quali, ad oggi, potrebbe ipotizzarsi un ritardo nel pagamento degli emolumenti sono quelle relative ai mesi di novembre, dicembre 2018 e ai mesi di gennaio e febbraio 2019. Queste le uniche mensilità che la società avrebbe corrisposto oltre i trenta giorni previsti per l’esecuzione del lodo arbitrale. Su tale circostanza ha concordato anche la Procura che ha, infatti, calibrato l’accusa sul tardivo pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2018. Sennonché, nessun tardivo adempimento è imputabile alla società con riguardo alle suddette mensilità. Il lodo arbitrale aveva accertato come dovute le somme la cui scadenza era maturata al momento della decisione. E altrimenti non avrebbe potuto essere, non potendosi infatti qualificare debitore un soggetto prima della scadenza del termine per adempiere. Per i restanti ratei, in scadenza successiva alla pubblicazione del lodo, il provvedimento del Collegio arbitrale non avrebbe potuto imporre l’obbligo del pagamento ad una scadenza anticipata (id est, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo) rispetto a quella giuridicamente prevista nella legislazione sportiva, poiché il credito (non ancora scaduto) difettava dei requisiti di liquidità ed esigibilità. Il lodo ha potuto solo accertare, in parte qua, l’esistenza e la fondatezza dell’obbligazione pecuniaria a carico della società. Ebbene, alla stregua di quanto è emerso all’esito del presente dibattimento, le menzionate mensilità (novembre e dicembre 2018) risulterebbero corrisposte nel rispetto dei termini fissati nella normativa federale, ossia entro la data del 16 febbraio 2019; ragion per cui, nessun addebito può essere mosso a carico dei deferiti. La decisione in ordine a tale questione di merito, risulta assorbente in ordine ad ogni altra prospettazione difensiva formulata dai deferiti. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti da ogni addebito.