FIGC, ammenda di 500 euro per espressioni blasfeme a tre calciatori
Con i comunicati ufficiali 282/AA e 285/AA che riportiamo di seguito integralmente la FIGC si è pronunciata sui procedimenti riguardanti tre calciatori di Serie C.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 364 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Nebil CAIDI e Michele NARDI, avente ad oggetto la seguente condotta:
NEBIL CAIDI, calciatore della società Ravenna, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara CESENA – RAVENNA del 15/11/2020, al 20mo minuto del secondo tempo, pronunciato espressioni blasfeme;
MICHELE NARDI, calciatore della società Cesena, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara CESENA – RAVENNA del 15/11/2020, pronunciato durante il secondo tempo per almeno dieci volte espressioni blasfeme;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nebil CAIDI e Michele NARDI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Nebil CAIDI, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Michele NARDI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 363 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Pierluigi FRATTALI avente ad oggetto la seguente condotta:
PIERLUIGI FRATTALI, calciatore della SSC Bari Spa all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara FOGGIA - BARI del 01/11/2020, ed in particolare a fine gara, uscendo dal terreno di gioco e rivolgendosi al quarto uomo sig. Federico Longo, pronunciato ad alta voce una espressione blasfema;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pierluigi FRATTALI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) per il Sig. Pierluigi FRATTALI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.