Giudice Sportivo semifinali playoff: un turno di stop per Ligi e Bianchini

Giudice Sportivo semifinali playoff: un turno di stop per Ligi e Bianchini
Ieri alle 15:45Altre news
di Lorenzo Carini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 29 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare di ritorno delle Semifinali i sostenitori delle Società L.R. VICENZA, PESCARA e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori

SOCIETA'
AMMENDA € 2.500,00
L.R. VICENZA 
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, al 1° minuto del primo tempo, al 3° e al 26° minuto del secondo tempo, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 3° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato, sei seggiolini, posti nel Settore Curva Ovest loro riservato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver esploso, al termine della gara, mentre i sostenitori si trovavano nell’area parcheggio a loro riservato, numerosi petardi ad elevata intensità alcuni dei quali venivano lanciati in un campo adiacente allo stadio causando la bruciatura del manto erboso e il ferimento di uno Steward il quale riportava un’escoriazione al collo e veniva medicato dal personale sanitario presente in loco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti di cui alla condotta sub B sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità degli addetti ai servizi e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto al danneggiamento dei seggiolini, al ferimento dello Steward e alla bruciatura del manto erboso del campo adiacente lo Stadio), considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00
PESCARA 
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. prima dell’inizio della gara, al 38° minuto del primo tempo, al 48° minuto del secondo tempo e subito dopo il termine della gara, quattro petardi ad alta intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 1° minuto del primo tempo, due fumogeni sul recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti rilevato che non si sono verificate conseguenze e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GIUGNO 2025

FOGGIA PASQUALE (PESCARA) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
BIANCHINI GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)