Giudice Sportivo, Trapani stangato: multa e Curva chiusa per un turno

Giudice Sportivo, Trapani stangato: multa e Curva chiusa per un turnoTMW/TuttoC.com
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di Giacomo Principato

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 19 e 20 Gennaio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16, 17, 18, 19 GENNAIO 2026 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GUBBIO, MONOPOLI, PERUGIA, PONTEDERA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SIRACUSA, SORRENTO, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

GARA TRAPANI – SORRENTO DEL 18 GENNAIO 2026

Il Giudice Sportivo,
ritenuto che dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, r. proc. fed.) risulta quanto segue:
1. I sostenitori della Società Trapani, posizionati nel Settore Curva Locale, hanno lanciato,
al 16° minuto del primo tempo, circa dieci petardi sul terreno di gioco che esplodevano all’interno dell’area di rigore, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa nove minuti e provocando bruciature del manto erboso. Durante l’interruzione si è reso necessario effettuare i prescritti annunci antiviolenza.
2. Dalla relazione della Procura Federale è emerso, altresì, che la Società Trapani non ha assicurato la presenza degli Steward nel predetto Settore che, pertanto, era assolutamente privo di tale servizio.
3. Infine, i sostenitori della Società Trapani, posizionati nel Settore Curva Locali, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, hanno intonato cori. Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori costituenti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per nove minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati ed hanno provocato danni al manto erboso.
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
- ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori,

P.Q.M.
- delibera di sanzionare la Società TRAPANI con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Locali, privo di spettatori e con l’irrogazione di Euro

2.000,00 di AMMENDA.

Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Locali priva di spettatori inflitta alla Società Trapani, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

GARA TRAPANI – SORRENTO DEL 18 GENNAIO 2026

Il Giudice Sportivo,

in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori della Società SORRENTO, richiamati dai propri tifosi, si sono recati sotto il Settore Ospiti occupato dai loro stessi tifosi consegnando la maglia agli stessi, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua competenza in ordine alla compiuta ed univoca identificazione dei soggetti autori delle condotte di cui sopra e per la conseguente valutazione circa la relativa rilevanza disciplinare e per l’eventuale seguito di sua competenza, ai sensi dell’art. 118 C.G.S.

SOCIETA'
AMMENDA € 1.000,00

ATALANTA U23 per avere, al termine della gara, un soggetto non identificato, ma chiaramente riconducibile alla società, posto in essere, all’ingresso che conduce agli spogliatoi, una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale, proc. fed.).

UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per un minuto circa;

2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati nonché due copri-ventola dell’armadio elettrico esterno posto in prossimità di una torre-faro dell’impianto di illuminazione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio operato), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento del manto sintetico e la sospensione della gara e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 900,00

MONOPOLI

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, intonato cori di incitamento per la propria squadra;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

VIRTUS VERONA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

ARZIGNANO VALCHIAMPO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, in quanto, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale stava uscendo dall’impianto di gioco a bordo di una autovettura, alcuni sostenitori li attendevano e, in particolare, uno di loro si posizionava al centro della strada obbligandoli a fermare il veicolo, colpendo violentemente il finestrino dell’auto con due pugni.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. operatore FVS).

AMMENDA € 400,00

CATANIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato:
1. durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, cori di incitamento nei confronti della propria squadra;
2. dal 36° al 37° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per dieci volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti, nell’avere acceso, al 1° minuto del primo tempo, alcuni fumogeni all’interno del proprio Settore determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per circa un minuto e 30 secondi, in attesa che tornasse una corretta visibilità;

B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord Anello Superiore e Curva Sud Anello Superiore, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per dieci volte e seguito da fischi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

GUIDONIA MONTECELIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 21° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

AUDACE CERIGNOLA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

FORLÌ per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%), presenti nel Settore Gradinata Locali, intonato, al 47° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per due volte.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

LATINA per avere, i suoi sostenitori (l’80% circa dei 41 presenti) posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato, al 64° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TRIESTINA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Ospiti, intonato, al 18° minuto del primo tempo e al 18° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).