Giudice Sportivo Coppa Italia: un turno di stop per Lucarelli

26.01.2024 14:45 di  Matteo Ferri   vedi letture
Giudice Sportivo Coppa Italia: un turno di stop per Lucarelli
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24 GENNAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di andata delle Semifinali di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società CATANIA, LUCCHESE e RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ
AMMENDA € 500 CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
LUCARELLI CRISTIANO (CATANIA)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZAMMARINI ROBERTO (CATANIA)
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
GUCHER ROBERT (LUCCHESE)
YEBOAH ANKRAH PHILIP (LUCCHESE)
PERROTTA MARCO (PADOVA)

AMMONIZIONE (I INFR)
CHIARELLA MARCO (CATANIA)
KONTEK IVAN (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
FAZZI NICOLÒ (LUCCHESE)
CALABRESE BERNARDO (PADOVA)
VILLA LUCA (PADOVA)
MALAGRIDA LORENZO (RIMINI)
TOFANARI NICCOLÒ (RIMINI)