Giudice Sportivo, due turni di stop per Ronaldo. Fermati Vecchi e Colombo

18.03.2024 14:45 di  Marco Pieracci  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, due turni di stop per Ronaldo. Fermati Vecchi e Colombo
TMW/TuttoC.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 18 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA € 500,00

MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 21° minuto del primo tempo, tre petardi nel proprio Settore, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DANESI OMAR (L.R. VICENZA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, dopo aver abbandonato l’area tecnica, si avvicinava a quest’ultimo con fare provocatorio determinando così, con il suo atteggiamento, un clima di tensione tra i componenti delle panchine avversarie. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

VECCHI STEFANO (L.R. VICENZA) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, dopo aver abbandonato l’area tecnica, si avvicinava a quest’ultimo con fare provocatorio determinando così, con il suo atteggiamento, un clima di tensione tra i componenti delle panchine avversarie. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

POMPEU DA SILVA RONALDO (L.R. VICENZA) per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORA LUCA (FIORENZUOLA) per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, saltando, lo colpiva di striscio con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BONDIOLI ANDREA (FIORENZUOLA)
PANIZZI ERIK (MANTOVA)
NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA)
VAGHI STEFANO (PRO PATRIA)