Giudice Sportivo, insulti e pesanti offense all'arbitro: inibito Menga
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Dicembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, al 5° minuto del primo tempo, tre fumogeni sul terreno di gioco (precisamente due all’interno dell’area di rigore e uno sulla linea di fondo) provocando la bruciatura del manto erboso e rendendo necessario l’intervenuto dei Vigili del Fuoco per consentirne la relativa rimozione e costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa 1 minuto; 2. danneggiato parti dei servizi igienici del Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.- documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 800,00 TRENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Est Ospiti, intonato, al 90° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di dei tifosi avversari, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la 42/214 particolare odiosità della condotta e considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00 AREZZO per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, per circa due minuti, uno striscione non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TRIESTINA per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 20° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le circostanze, per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 GENNAIO 2026
MENGA MICHELE (VIS PESARO) in quanto, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, proferiva diversi insulti e pesanti offese nei confronti dell'Arbitro (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro, r. proc. fed.).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SCIOTTA CIRO (FOGGIA) si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei confronti della Quaterna Arbitrale (panchina aggiuntiva).
CIFERNI GIUSEPPE (PINETO) per aver protestato veementemente proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DI SANTO GIUSEPPE (CAMPOBASSO) perché protestava vivacemente nei confronti di una decisione arbitrale (panchina aggiuntiva).
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