Padova, insulti a Ronaldo del Vicenza da parte di Varas: arrivano le multe

Padova, insulti a Ronaldo del Vicenza da parte di Varas: arrivano le multeTMW/TuttoC.com
Kevin Varas
Ieri alle 11:00Girone A
di Valeria Debbia

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha emesso, il 5 giugno 2025, una decisione relativa al deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore del Calcio Padova S.p.A., Kevin Varas, e della stessa società biancoscudata. Il caso riguarda un coro offensivo intonato dal giocatore ai danni di Ronaldo del Vicenza, durante i festeggiamenti per la promozione in Serie B (di cui si è poi scusato), con conseguenti sanzioni pecuniarie applicate a seguito di accordi con la Procura.

Ecco il comunicato della Figc nel dettaglio:

"IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27440 /1091pf24-25/GC/gb del 14 maggio 2025 nei confronti del sig. Varas Marcillo Jonnathan Kevin e della società Calcio Padova Spa, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 27440 /1091pf24-25/GC/gb del 14 maggio 2025, nei confronti:
- del sig. Varas Marcillo Jonnathan Kevin, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società Calcio Padova S.p.A., per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver costui in data 25.04.2025, durante i festeggiamenti seguiti alla vittoria da parte del Calcio Padova S.p.A. del Campionato di Serie C girone A della corrente stagione sportiva con conseguente promozione dello stesso in serie B, impugnato un megafono e intonato a gran voce, verso i tifosi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la persona di altro tesserato, il calciatore del L.R. Vicenza S.p.A. sig. Ronaldo Pompeu Da Silva (in passato tesserato per il Calcio Padova S.p.A.) e quale segnatamente: (dal minuto 00.00.01 al minuto 00.00.22 della registrazione audio/video in atti);
- della la società Calcio Padova S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6 comma 1 e dell'art. 23 comma 5 del C.G.S., per rispondere del sopra descritto comportamento posto in essere dal sig. Varas Marcillo Jonnathan Kevin quale all’epoca dei fatti proprio tesserato.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127 comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e le parti deferite hanno depositato due proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, in difesa dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127 comma 3 CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Varas Marcillo Jonnathan Kevin, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda;
- per la società Calcio Padova S.p.A., euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità degli accordi dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS. 
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 giugno 2025
".