Figc, 19 luglio termine per riammissioni, integrazioni e domande sostituzione

29.05.2022 14:30 di  Valeria Debbia  Twitter:    vedi letture
Figc, 19 luglio termine per riammissioni, integrazioni e domande sostituzione
TMW/TuttoC.com

Il Presidente Federale
- attesa la necessità di stabilire ai fini della eventuale riammissione nel Campionato di Serie C 2022/2023 prevista dal Comunicato Ufficiale n. 258/A del 19 maggio 2022, il termine perentorio entro il quale le società interessate devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022;
- vista la delega all’uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 18 maggio 2022 

d e l i b e r a

le società retrocesse dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D al termine della stagione sportiva 2021/2022 che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale riammissione in Serie C 2022/2023, nella ipotesi regolata dal Comunicato Ufficiale n. 258/A del 19 maggio 2022, dovranno documentare, entro il termine perentorio del 19 luglio 2022, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022 e presentare entro il suddetto termine perentorio del 19 luglio 2022, apposita domanda alla F.I.G.C. ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, corredata dalla documentazione di seguito indicata.
La domanda alla FIGC deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo I), dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato Serie C.
La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata:
- dalla domanda di ammissione al Campionato Serie C 2022/2023 unitamente alla tassa di iscrizione al medesimo campionato e contenente l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;
- dall’originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 246/A del 12 maggio 2022, da:
a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;
b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB
se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società
emittente la fideiussione;
c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.
Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.
L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente;
- dalla dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione in Serie B, secondo le prescrizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022.
Le certificazioni di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico, previste dal Titolo I), paragrafo III), lettera A), punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022 devono pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 22 luglio 2022.
Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022 devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del 22 luglio 2022.
La domanda verrà dichiarata inammissibile nell’ipotesi in cui la società non sia ammessa al Campionato Nazionale Serie D 2022/2023.
*****
Le decisioni in merito alle domande di riammissione al Campionato Serie C 2022/2023 saranno assunte dal Consiglio Federale.
Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di riammissione, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del relativo Regolamento approvato con deliberazione n. 1667 del 2 luglio 2020 del Consiglio Nazionale del CONI. 

Il Presidente Federale
- attesa la necessità di stabilire ai fini della eventuale integrazione dell’organico di Serie C 2022/2023 prevista dal Comunicato Ufficiale n. 262/A del 19 maggio 2022, il termine perentorio entro il quale le società interessate devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022; 
- vista la delega all’uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 18 maggio 2022

d e l i b e r a

le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale integrazione dell’organico di Serie C 2022/2023, nella ipotesi regolata dal Comunicato Ufficiale n. 262/A del 19 maggio 2022, dovranno documentare, entro il termine perentorio del 19 luglio 2022, di essere in possesso dei requisiti di
ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022 e presentare entro il suddetto termine perentorio del 19 luglio 2022, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Italiana calcio Professionistico, corredata dalla documentazione di seguito indicata.
La domanda alla FIGC deve essere corredata:
- dall’assegno circolare intestato alla FIGC – Roma di euro 300.000,00, a titolo di contributo straordinario;
- per le società retrocesse dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D al termine della stagione sportiva 2021/2022, da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo I), dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato Serie C; 
- per le società appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo II), dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato Serie C.
La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata: 
- dalla domanda di ammissione al Campionato Serie C 2022/2023 unitamente alla tassa di iscrizione al medesimo campionato e contenente l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;
- dall’originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 246/A del 12 maggio 2022, da:
a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;
b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB
se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.
Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.
L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente;
- dall’originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 300.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 246/A del 12 maggio 2022, da:
a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;
b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB
se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società
emittente la fideiussione;
c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.
Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.
L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente;
- dalla dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione in Serie B, secondo le prescrizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022. 
Le certificazioni di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico, previste dal Titolo I), paragrafo III), lettera A), punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022 devono pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 22 luglio 2022.
Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022 devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del 22 luglio 2022.
La domanda verrà dichiarata inammissibile nell’ipotesi in cui la società non sia ammessa al Campionato Nazionale Serie D 2022/2023.
*****
Le decisioni in merito alle domande di integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2022/2023 saranno assunte dal Consiglio Federale.
Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di riammissione, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del relativo Regolamento approvato con deliberazione n. 1667 del 2 luglio 2020 del Consiglio Nazionale del CONI.

Il Presidente Federale
- attesa la necessità di stabilire il termine perentorio entro il quale le società interessate all’eventuale sostituzione, prevista dall’art. 49, lett. c) - Lega Nazionale Dilettanti delle N.O.I.F., devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato Serie C 2022/2023;
- visto il Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F., approvato con il Comunicato Ufficiale n. 263/A del 19 maggio 2022;
- vista la delega all’uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 18 maggio 2022

d e l i b e r a

le società interessate alla procedura di sostituzione di cui all’art. 49, lett. c) - Lega Nazionale Dilettanti delle N.O.I.F., dovranno documentare, entro il termine perentorio del 19 luglio 2022, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022 e presentare entro il suddetto termine perentorio del 19 luglio 2022, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, corredata dalla documentazione di seguito indicata.
La domanda alla FIGC deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo II), dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n. n. 222/A del 27 aprile 2022, per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato Serie C.
La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata:
- dalla domanda di ammissione al Campionato Serie C 2022/2023 unitamente alla tassa di iscrizione al medesimo campionato e contenente l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;
- dall’originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 246/A del 12 maggio 2022, da:
a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;
b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società
emittente la fideiussione;
c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.
Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.
L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente;
- dalla dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione in Serie B, secondo le prescrizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022.
Le certificazioni di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico, previste dal Titolo I), paragrafo III), lettera A), punti 1), 2) e 3) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022 devono pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 22 luglio 2022.
Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022 devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del 22 luglio 2022.
La domanda verrà dichiarata inammissibile nell’ipotesi in cui la società non sia ammessa al Campionato Nazionale Serie D 2022/2023.
*****
Le decisioni in merito alle domande di ammissione al Campionato Serie C 2022/2023 saranno assunte dal Consiglio Federale.
Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di riammissione, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del relativo Regolamento approvato con deliberazione n. 1667 del 2 luglio 2020 del Consiglio Nazionale del CONI