FIGC, ammenda al DG e al Medico del Matelica: violati i protocolli sanitari
COMUNICATO UFFICIALE N. 375/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 528 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberta NOCELLI, Giorgio DEL GOBBO, e della società S.S. MATELICA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROBERTA NOCELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante per la società S.S. Matelica Calcio 1921 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 08/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 24/08/20, al test eseguito in data 25/09/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 08/09/20, al test eseguito in data 21/11/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 05/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/09/20; al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività del calciatore Di Renzo Alessandro al tampone del 14/11/20;
GIORGIO DEL GOBBO, Responsabile Sanitario tesserato per la società S.S. Matelica Calcio 1921 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei
protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 08/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 24/08/20, al test eseguito in data 25/09/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 08/09/20, al test eseguito in data 21/11/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 05/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/09/20; al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività del calciatore Di Renzo Alessandro al tampone del 14/11/20;
S.S. MATELICA CALCIO 1921 S.R.L per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in ordine alla violazione degli obblighi previsti dal C.U. 78/A del 1/09/2020;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Roberta NOCELLI in proprio e, in qualità di Presidente del C.d.A e Legale rappresentante, per conto della società S.S. MATELICA CALCIO 1921 S.R.L, e dal Sig. Giorgio DEL GOBBO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.050,00 (mille e cinquanta/00) di ammenda per la Sig. ra Roberta NOCELLI, di € 1.050,00 (mille e cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Giorgio DEL GOBBO, e di € 1.400,00 (mille e quattrocemto/00) di ammenda per la società S.S. MATELICA CALCIO 1921 S.R.L;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
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