Figc, obbligo certificazioni verdi Covid tesserati pro dal 5 agosto

Dopo la decisione del Consiglio Federale e le parole del presidente Gravina, ecco il comunicato ufficiale della Figc con cui si impone l'obbligo di 'green pass' per i tesserati delle società professionistiche a partire dal 5 agosto:
"Il Consiglio Federale - nella riunione del 27 luglio 2021; premesso che - la persistenza nel Paese dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 impone l’adozione di misure atte a salvaguardare la tutela della salute nell’attività sportiva; - è opinione della Federazione che le misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza epidemiologica previste dalle autorità di governo debbano riferirsi anche ai tesserati delle società sportive partecipanti agli eventi e alle competizioni di livello agonistico in ambito professionistico e di Serie A Femminile; - è assoluto interesse della Federazione che le società professionistiche, di Serie A Femminile e i loro tesserati svolgano l’attività sportiva in sicurezza e nel rispetto delle indicazioni di legge, e, pertanto, si ritiene opportuno emanare a tal fine una specifica disciplina sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19; - resta fermo quanto disposto dal C.U. n. 36/Adel 28 luglio 2021; - visto lo Statuto Federale h a d e l i b e r a t o 1. Tutti i tesserati appartenenti alle società professionistiche e alle società di Serie A Femminile, ai fini della partecipazione agli eventi e alle competizioni di livello agonistico, devono essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. 2. I tesserati che si rendono responsabili delle violazioni di cui al comma 1 sono punibili, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all’art. 9 comma 1 lett. e), f), g) ed h) del C.G.S. 3. Le società, i cui tesserati si sono resi responsabili delle violazioni di cui al comma 1 ovvero che abbiano posto in essere l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, delle certificazioni di cui al comma 1, sono punibili, a seconda della gravità, con una o più delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1), b), c), g), h), i), l), m) ed n) del C.G.S., nonché di quelle previste dall’art. 10 comma 1 C.G.S.. 4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 3 è competente, ai sensi dell’art. 79 C.G.S., il Tribunale Federale. Il relativo procedimento è instaurato su deferimento del Procuratore Federale. 5. La presente disposizione entra in vigore a decorrere dal 5 agosto 2021".
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