Giudice Sportivo: 10 giornate di stop a Cusumano per epiteti razzisti

25.01.2022 17:10 di Marco Pieracci   vedi letture
Giudice Sportivo: 10 giornate di stop a Cusumano per epiteti razzisti
TMW/TuttoC.com
© foto di Mirco Sorrentino/Uff. Stampa Paganese

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 24 e 25 Gennaio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

CUSUMANO FRANCESCO PAOLO (VIS PESARO) per avere, al 46°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto ingiurioso comportante offesa per motivi di razza. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione dell'art. 28 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitrale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COSENZA FRANCESCO (PIACENZA)
per avere, al 47°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel tentativo di calciare il pallone, lo colpiva con i tacchetti all’altezza del fianco causandogli momentaneo dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento referto arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TRAINOTTI ANDREA (TRENTO)
per aver tenuto, al 28°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti.

BIANCHI EDOARDO (PAGANESE) per aver tenuto, al 18°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GATTO LEONARDO DAVIDE (PRO VERCELLI)
GALEOTAFIORE GIOACCHINO (SEREGNO)
CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
 

CASOLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA) per aver pronunciato per due volte un’espressione blasfema, in un unico contesto mentre al termine del primo tempo stava rientrando negli spogliatoi. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

D’ERRICO ANDREA (BARI)
PUCINO RAFFAELE (BARI)
ROCCA MICHELE (FOGGIA)
PINTO GIOVANNI (CATANIA)
CARLINI MASSIMILIANO (CATANZARO)
CIANCI PIETRO (CATANZARO)
ARDIZZONE FRANCESCO (CESENA)
GRAZIANO GIOVANNI (FERMANA)
GIORGINI ANDREA (LATINA)
GUCCIONE FILIPPO (MANTOVA)
CRISTINI ANDREA (PRO VERCELLI)
VITALE MATTIA (PRO VERCELLI)
BANI CRISTIANO (SIENA)
MILESI LUCA (SIENA)
DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)
MANETTA MARCO (VIS PESARO)
PAVLEV DANIEL (VITERBESE)
COCCO ANDREA SALVATORE (SEREGNO)