Giudice Sportivo, ammende per quattro club. Inibizione per Crippa

16.03.2023 21:00 di Dario Lo Cascio Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, ammende per quattro club. Inibizione per Crippa
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Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 16 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15 MARZO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI e TRENTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose; -ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 500 MONOPOLI per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato dodici seggiolini e una staffa di sostegno all'interno del Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 200 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel recinto di gioco, una bottiglietta d’acqua semipiena, senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

€ 200 PIACENZA per avere i suoi tesserati danneggiato i servizi igienici all’interno dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 200 TRIESTINA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Laterale, al 21° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA

CRIPPA MASSIMO (RENATE) si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare vivacemente nei confronti dell’Assistente Arbitrale. (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

PASTORE ALESSANDRO (PADOVA) per avere protestato nei confronti dell’Arbitro proferendo una frase irriguardosa (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

MOLTENI ANDREA (PRO SESTO) per avere protestato nei confronti dell’Arbitro proferendo una frase irriguardosa (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (IV INFR)

FONTANA GAETANO (TURRIS)

AMMONIZIONE (III INFR)

TORRENTE VINCENZO (PADOVA)

AMMONIZIONE (I INFR)

STEFANI MIRKO (PORDENONE)
GARDANO MASSIMO (PRO VERCELLI)

MASSAGGIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

AMELIO ALESSANDRO (PIACENZA)