Giudice Sportivo, Crotone stangato: inibizione a Vrenna e 4 turni a D'Errico

01.06.2023 18:00 di Marco Pieracci Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, Crotone stangato: inibizione a Vrenna e 4 turni a D'Errico
TMW/TuttoC.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3500 CROTONE A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell'altrui dignità, consistiti: 1. nell’essersi alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, al momento della realizzazione della rete da parte della propria squadra, portati a ridosso della balaustra di recinzione e avere indirizzato ripetuti sputi verso i componenti della panchina del Foggia alcuni dei quali colpivano gli stessi; 2. nell’essersi alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, al termine del primo tempo e al 97° minuto della gara, indirizzato sputi verso i componenti della panchina del Foggia; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 2° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco tre bicchieri di plastica vuoti e otto bottiglie da ½ litro in plastica semipiene; 2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 33° minuto del secondo tempo, una palla di carta verso il portiere della squadra avversaria; 3. nell’avere lanciato, dal Settore Tribuna, al 39° minuto del secondo tempo, una bottiglietta in plastica da ½ litro semipiena sul terreno di gioco che colpiva un componente della panchina aggiuntiva della squadra avversaria; 4. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 41° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco in prossimità dell’area di rigore occupata dal portiere della squadra avversaria, due bottiglie semipiene; 5. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 49° minuto del secondo tempo, una bottiglia in plastica da ½ litro sul terreno di gioco; 6. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 51° minuto del secondo tempo, tre bottiglie in plastica da ½ litro semipiene e, dal Settore Tribuna, una bottiglietta in plastica da ½ litro semipiena sul terreno di gioco; 7. nell’avere lanciato, dal Settore Tribuna, al 52° minuto del secondo tempo, acqua sul terreno di gioco che andava a colpire alcuni componenti della panchina della squadra avversaria; 8. per avere lanciato, dal Settore Tribuna Centrale, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale raggiungeva l’ingresso degli spogliatoi, tre bottiglie in plastica semipiene sul terreno di gioco di cui una colpiva l’Arbitro sulla gamba, provocandogli dolore; 9. per avere lanciato, dal Settore Tribuna, al termine della gara, mentre la squadra avversaria raggiungeva l’ingresso degli spogliatoi, undici bottiglie in plastica da ½ litro semipiene sul terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, dal Settore Curva loro riservato, al 9° minuto del primo tempo ed al 5° minuto del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco; 2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva, al 40° minuto del secondo tempo una bottiglia da ½ litro in plastica semipiena sul terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, sul terreno di gioco, in corrispondenza dell’area di rigore, con le squadre già schierate in campo, un fumogeno che ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c).

€ 300 CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato quattro bicchieri semipieni sul recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL’ 15 AGOSTO 2023

VRENNA RAFFAELE (CROTONE) A) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell'Arbitro, in quanto inveiva nei confronti dello stesso e, con un pugno, colpiva una barriera laterale della propria panchina, sfondandola; B) per avere, al termine della gara, aggredito, mettendogli le mani addosso, il calciatore della squadra avversaria VACCA ANTONIO JUNIOR, il quale rimaneva immobile e non reagiva. Il VRENNA veniva, quindi, allontanato grazie all’intervento degli Agenti della DIGOS della Questura di Crotone.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).


CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA

D’ERRICO ANDREA (CROTONE) A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e, con reiterati gesti osceni, proferiva nei suoi confronti frasi offensive; B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione e mentre veniva scortato fuori dal recinto di gioco, trattenuto dai propri dirigenti, sotto il tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il suo comportamento, pronunciando nei confronti del IV Ufficiale frasi offensive e minacciose; C) per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto un comportamento ingiurioso e gravemente irriguardoso nei confronti del IV Ufficiale e della Squadra Arbitrale, avvicinandosi allo stesso in modo minaccioso, puntando il dito contro il suo petto e pronunciando frasi offensive ed irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale; D) per avere, al termine della gara, colpito, rompendolo, un pannello in policarbonato presente nell’area antistante gli spogliatoi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. A) e B), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il minimo edittale previsto ex art. 36 cit. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUSCAGIN MATTEO (PORDENONE) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
REALI STEFANO ROBERTO (VIRTUS ENTELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA EURO 500 DI AMMENDA

ANDREA DINI (CROTONE) A) per avere, al termine della gara, pronunciato un’espressione blasfema per tre volte mentre stava rientrando negli spogliatoi; B) per avere, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nella circostanza sub A), colpiva con un pugno il tabellone collocato davanti all’ingresso dello spogliatoio, sfondandolo. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 C.G.S., applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
RUTJENS OLIVA CHRISTIAN (FOGGIA)
KARGBO AUGUSTUS (CROTONE)
BROSCO RICCARDO (PESCARA)
MILANI LORENZO (PESCARA)
PALMIERO LUCA (PESCARA)
BURRAI SALVATORE (PORDENONE)