Giudice Sportivo, due turni di squalifica a Gorgone e Taurino

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 2 e 3 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CROTONE, POTENZA, RIMINI e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; -considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 500,00 CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00 BRINDISI per avere alcuni dei suoi sostenitori (25%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 40° minuto del primo tempo, per due volte ciascuno, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerata la percentuale non elevata dei tifosi autori dei cori in contestazione (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GORGONE GIORGIO (LUCCHESE) perché, dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione continuava a protestare abbandonando nuovamente l'area tecnica.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TAURINO ROBERTO (MONOPOLI) A) per aver abbandonato l'area tecnica per protestare in modo plateale nei confronti dell'Arbitro; B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione ritardava l'uscita dal terreno di gioco, impedendo la pronta ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAPRIOLO MASSIMILIANO (POTENZA) abbandonava l'area tecnica per protestare in modo provocatorio.
MAIURI VINCENZO (SORRENTO) in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, entrava sul terreno di gioco sino all'altezza dell'area di rigore per protestare.
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GAROFALO LUIGI (TURRIS) in quanto a gioco a svolgimento usciva dall'area tecnica proferendo una frase irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale (r. Assistente Arbitrale n.1, panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
RUSSO ANTONINO (CATANIA) per avere fatto accesso nell'area antistante gli spogliatoi nonostante fosse inibito, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PIANA EDOARDO (ACR MESSINA) in quanto, giocatore di riserva si alzava dalla panchina afferrando con forza un avversario alla nuca, senza conseguenze.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
REGINI VASCO (SESTRI LEVANTE) per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BARLOCCO LUCA (MONOPOLI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
TENTARDINI ALBERTO (AUDACE CERIGNOLA)
MAROTTA ALESSANDRO (BENEVENTO)
DE SENA CARMINE (GIUGLIANO)
SABBIONE ALESSIO (LUCCHESE)
SOSA FRANCO TOMAS (MONOPOLI)
VOLPE GIOVANNI (POTENZA)
LA MONICA GIUSEPPE (SORRENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)
VASSALLO FRANCESCO (RENATE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
COCCIA GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)
NOVELLA MATTIA (PICERNO)
ARMINI NICOLO (POTENZA)
CANDELLORI KEVIN (POTENZA)
CUCCURULLO MARCO (SORRENTO)
BUCHEL MARCEL (SPAL)
MAISTRO FABIO (SPAL)
TRIPALDELLI ALESSANDRO (SPAL)
CONTESSA SERGIO (TURRIS)
DUTU EDUARD (VIRTUS FRANCAVILLA)
LAARIBI MOHAMED (VIRTUS FRANCAVILLA)
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