Giudice Sportivo in vista recuperi: due turni di stop a Rutigliano (Pro Vc)

Giudice Sportivo in vista recuperi: due turni di stop a Rutigliano (Pro Vc)TMW/TuttoC.com
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di Valeria Debbia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 15 settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 13 E 14 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società LECCO, PRO VERCELLI, SALERNITANA e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

CACACE DAVIDE (SORRENTO)
per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, protestava proferendo parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere durante una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FERRARI GIACOMO (SALERNITANA)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto pronunciava nei suoi confronti parole insultanti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la relativa riprovevolezza.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BUGGIN LEONARDO (PRO VERCELLI)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva quasi entrando sul terreno di gioco, per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRIGOLON MARZIO (PRO VERCELLI)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al IV Ufficiale al volto con fare minaccioso puntando il dito nella sua direzione e proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUTIGLIANO CARLO MATTIA (PRO VERCELLI)
per avere, al 21° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva da tergo all’altezza della caviglia senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere intervenendo alle spalle dell’avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)

CAPOMAGGIO GALO (SALERNITANA)

AMMONIZIONE (I INFR)
STANTE FRANCESCO (INTER U23)
METLIKA ANTONIO (LECCO)
TASCONE MATTIA (SALERNITANA)
VILLA LUCA (SALERNITANA)
MUHAMETI ENDRI (VIRTUS VERONA)