Giudice sportivo, tre giornate di squalifica a Della Latta

20.09.2022 15:55 di  Gianmarco Minossi   vedi letture
Giudice sportivo, tre giornate di squalifica a Della Latta
TMW/TuttoC.com

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 19 e 20 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: 27/69

GARE DEL 17, 18 E 19 SETTEMBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della 4° giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società  ACR MESSINA, FERALPISALO’, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, LATINA, POTENZA, REGGIANA, TARANTO e hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2000 ALESSANDRIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, ingiuriosi ed oltraggiosi commessi da un suo sostenitore, collocato a ridosso del recinto di gioco in prossimità della bandierina del calcio d'angolo lato tribuna centrale, integranti anche pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. al 16° minuto del primo tempo nel tentativo di attingere con uno sputo - senza colpirlo - un calciatore della Società avversaria mentre si accingeva ad eseguire un tiro d'angolo; 2. al 26° minuto del primo tempo nel tentativo di attingere con uno sputo - senza colpirli - due calciatori della Società avversaria mentre si accingevano ad eseguire un tiro d’angolo. B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Gradinata Nord", nel numero di circa 300, intonato cori oltraggiosi: 1. al 6°, al 7°, al 17°, al 37° minuto del primo tempo, al 6°, 7° e 17° minuto del secondo tempo, reiteratamente, più volte e con varie espressioni offensive, nei confronti di Istituzioni Calcistiche e/o loro Rappresentanti; 2. al 21° ed al 25° minuto del primo tempo, nei confronti di un tesserato avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 2000 TARANTO per avere i suoi sostenitori presenti: 1. nel settore curva nord - anello superiore - e gradinata est, intonato, rispettivamente all'8° minuto circa del primo tempo e al 40° minuto circa del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine; 2. nel settore curva nord - anello superiore - al 15° minuto circa del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari. 27/70 B) per avere, sul risultato in favore di 2-1, negli ultimi dieci minuti della gara, omesso di assicurare la presenza di un adeguato numero di raccattapalle e di palloni, così ritardando la ripresa di giuoco e costringendo i calciatori avversari a recuperare personalmente i palloni; C) per avere, al termine della gara, una persona non identificata, ma riferibile alla Società per avere svolto le funzioni di raccattapalle, rivolto un gesto oltraggioso ai tifosi avversari presenti nel settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e, quanto ai fatti sub A), i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r.proc. fed, r.c.c.).

€ 1000 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. all'11° minuto del primo tempo un fumogeno nel recinto di gioco; 2. al 29° minuto del secondo tempo, un bengala sul terreno di gioco, in prossimità della porta occupata dal portiere della Squadra avversaria, senza colpire alcuno e costringendo l'arbitro ad interrompere l'incontro per permettere ai VV.F.F. di rimuovere il materiale pirotecnico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 TRIESTINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore denominato “Curva Furlan”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. un bicchiere di plastica con liquido sul terreno di gioco al minuto 72°; 2. una bottiglia di plastica vuota nel recinto di gioco al minuto 87°; 3. due bicchieri di plastica con liquido nel recinto di gioco al minuto 88°; in tutti i casi senza conseguenze sul normale svolgimento della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. Sanzione attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi, al 12° minuto del primo tempo, da uno dei suoi sostenitori posizionati nel settore curva ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del terreno di gioco un aquilone di piccole dimensioni (circa 1.30x1,00 metri) a gioco in svolgimento, ma lontano dall'azione di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara fuori casa e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che il gioco è ripreso immediatamente dopo la rimozione. Sanzione attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.). 27/71

€ 500 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, intonato, al 16° minuto circa, reiterati cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 300 CROTONE per avere i suoi sostenitori, al 27° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.c.c.).

€ 200 LECCO per avere un suo sostenitore posizionato vicino alla rete di recinzione della tribuna laterale, al termine della gara, all'uscita dal rettangolo di gioco, nei pressi dell'entrata degli spogliatoi, rivolto parole offensive nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. misura attenuata valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G. S (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 200 REGGIANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, consistiti nell’avere danneggiato tre seggiolini posti all'interno della tribuna del settore ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 200 L.R. VICENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato, al 48° minuto del primo tempo, per sette volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 OTTOBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA

GRILLI MASSIMILIANO (GUBBIO) per avere, tra il primo e secondo tempo, all’interno dell’area antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell'arbitro, pronunciando frasi offensive e irrispettose nei suoi confronti per contestare il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR) 27/72

CARTENI’ GIUSEPPE (TARANTO)

BASSO ANDREA (L.R. VICENZA)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA

LERDA FRANCO (CROTONE) 1 - al minuto 6° minuto del primo tempo due espressioni blasfeme in un unico contesto, mentre si trovava nei pressi dell’area tecnica; 2 - al minuto 22° minuto del primo tempo un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

AMMENDA EURO 1000

DOMENICO DI CARLO (PORDENONE) per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite dagli spalti mediante comunicazione telefonica avvenuta al 18° minuto circa del primo tempo, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione delle modalità complessive dei fatti e della comunicazione effettuata e della durata di essa, per come rilevata (r.proc. fed.).

AMMONIZIONE (III INFR)

BRAGLIA PIERO (GUBBIO), ESPOSITO GIANLUCA (GELBISON)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAGNAZZO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA), PAZIENZA MICHELE (AUDACE CERIGNOLA), TAURINO ROBERTO (AVELLINO), DI DONATO DANIELE (LATINA) MAGRINI LAMBERTO (S. DONATO TAVARNELLE)

MEDICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA AMELIO ALESSANDRO (PIACENZA), per aver, al 42°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta

MASSAGGIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR) 27/73

CASALIS MARCO (JUVENTUS NEXT GEN)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DELLA LATTA SIMONE (CARRARESE) per aver, al 4° minuto del secondo tempo, tenuta una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno chiuso, caricato e diretto verso la pancia dello stesso. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutata la gravità della condotta, da una parte, e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il ruolo di capitano ricoperto dal calciatore sanzionato.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZAMPARO LUCA (VIRTUS ENTELLA) per avere, all’ 11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva a mano aperta sulla parte inferiore del mento e del collo senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA

DAMIAN FILIPPO (TRENTO) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l'incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

FILI' GIUSEPPE (ACR MESSINA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l'incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

REDOLFI ALEX (GUBBIO) per aver, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CERRETTI CRISTIAN (IMOLESE), STRAMACCIONI DIEGO (JUVENTUS NEXT GEN), CAMPAGNA JIONATHAN (TORRES)

27/74 CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 1000 DI AMMENDA

MONDONICO DAVIDE (ANCONA) A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione; B) una giornata di squalifica e Euro 1000 di ammenda per aver pronunciato: 1. un’espressione blasfema, per due volte, al 39° minuto del secondo tempo, in occasione della sua espulsione mentre usciva dal terreno di gioco; 2. un’espressione blasfema, per quattro volte, mentre percorreva il corridoio che conduce agli spogliatoi. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI MASSIMO ALESSIO (ANCONA) per aver pronunciato, per due volte, in un unico contesto, un’espressione blasfema al 14° minuto del secondo tempo in occasione di una sostituzione mentre si accomodava in panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SOUNAS DIMITROS (CATANZARO) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 95° minuto circa, mentre si trovava in prossimità della panchina dove si trovava dopo essere stato sostituito. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANETTA MARCO (TARANTO) 

AMMONIZIONE (III INFR)

GELLI FRANCESCO (ALBINOLEFFE), MERCATI ALESSANDRO (CARRARESE), BROSCO RICCARDO (PESCARA), ZENNARO MATTIA (FERALPISALO’), DE PASCALIS DONATO (FERMANA), LA ROSA LUCA (OLBIA), AJETI ARLIND (PORDENONE), CRISTINI ANDREA (PRO VERCELLI), ROMANO ANTONIO (TARANTO), FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BELCASTRO LUCA (TRENTO), GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE), GALEANDRO ALESSANDRO (ALESSANDRIA), PREZIOSO MARIO FRANCESCO (ANCONA), 27/75 SIMONETTI PIER LUIGI (ANCONA), ANTONIAZZI MANUEL, (ARZIGNANO V . ), CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO V . ), CASINI RICCARDO (ARZIGNANO V . ), CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA), LOMBARDONI MANUEL (PRO PATRIA), VEZZONI FRANCO ORLANDO (PRO PATRIA), GARCIA RODRIGUEZ RUBEN (PICERNO), MALOMO ALESSANDRO (FOGGIA), GIUDICI LUCA (LECCO), PELAGATTI CARLO (CARRARESE), BRIGHENTI NICOLO ’ (CATANZARO), CIANCI PIETRO (CATANZARO), CIOFI ANDREA (CESENA), SHIBA CRISTIAN (PONTEDERA), AWUA THEOPHILUS (CROTONE), LEGATI ELIA (FERALPISALO ’ ), FISCHNALLER MANUEL (FERMANA), GIANDONATO MANUEL (FERMANA), GKERTSOS ANDREAS (FERMANA), HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (FIDELIS ANDRIA), URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA), GIANI ELIA (FIORENZUOLA), KYEREMATENG GIOVANNI (GIUGLIANO), ARENA ALESSANDRO (GUBBIO), DI GENNARO RAFFAELE (GUBBIO), BENSAJA NICHOLAS (IMOLESE), DE SARLO PASQUALE (IMOLESE), CINAGLIA DAVIDE (JUVE STABIA), MAGGIONI TOMMASO (JUVE STABIA), AMADIO STEFANO (LATINA), TERASCHI MARCO (LATINA), TONTI ALESSANDRO, (LATINA), BACHINI MATTEO (LUCCHESE), MESSORI PIETRO (MANTOVA ), KONATE AMARA (ACR MESSINA), TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA), VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI ), SULJIC CAZIM (PIACENZA), PIRRELLO ROBERTO (PORDENONE), GIRASOLE DOMENICO (POTENZA), CORRADI MATTIA (PRO SESTO), SACO COLI (PRO VERCELLI), GIAMPAOLO DANIEL (RECANATESE), QUACQUARELLI GABRIELE (RECANATESE), ANGHILERI MARCO (RENATE), ERMACORA FEDERICO (RENATE), ALESSIO RICCARDO (S . DONATO TAVARNELLE), SILVESTRI LUIGI (SIENA) GRANATA ANTONIO(TARANTO), GUIDA MICHELE (TARANTO), 27/76 FERRANTE LORENZO (TORRES), CRIMI MARCO (TRIESTINA), DI GENNARO MATTEO (TRIESTINA), GORI MIRKO (TRIESTINA), PAGANINI LUCA (TRIESTINA), LEONETTI VITO (TURRIS), MANIERO RICCARDO (TURRIS), CATALDI RICCARDO (L.R. VICENZA), GRECO JEAN FREDDI (L.R. VICENZA), RADA ARMAND (VIRTUS ENTELLA) SADIKI KOSOVAR (VIRTUS ENTELLA) FEDATO FRANCESCO (VIS PESARO) MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VITERBESE) AMMONIZIONE (I INFR) FABBRI ALESSANDRO (TRENTO) IANESI SIMONE (TRENTO) SEMPRINI ALESSANDRO (TRENTO) GUSU MIHAI VASILICA (ALBINOLEFFE) MARCHETTI STEFANO (ALBINOLEFFE) PAGNO ANDREA (ALBINOLEFFE) TOMASELLI GIACOMO (ALBINOLEFFE) FILIP ROBERT CONSTANT (ALESSANDRIA) NEPI ALESSIO (ALESSANDRIA) GENNARI MATTIA (AQUILA MONTEVARCHI) MOLNAR IVO (ARZIGNANO V.) BIANCO RAFFAELE (AUDACE CERIGNOLA) COCCIA GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA) LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA) MALCORE GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA) BRIGNOLI TOMMASO (PRO PATRIA) NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA) AURILETTO SIMONE (AVELLINO) MORETTI LORENZO (AVELLINO) RUSSO RAFFAELE (AVELLINO) TITO FABIO (AVELLINO) ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO) KOUDA RACHID (PICERNO) OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (FOGGIA) MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO (LECCO) JELENIC ENEJ (PADOVA) SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (CARRARESE) BIASCI TOMMASO (CATANZARO) SOUNAS DIMITRIOS (CATANZARO) VANDEPUTTE JARI (CATANZARO) CALDERONI MARCO (CESENA) COCCOLO LUCA (CESENA) KONTEK IVAN (CESENA) UDOH KING (CESENA) AURELIO GIUSEPPE (PONTEDERA) 27/77 SIANO ALESSANDRO (PONTEDERA) BRANDUANI PAOLO (CROTONE) PETRICCIONE JACOPO (CROTONE) SACCANI MATTEO (PESCARA) SIPOS LEON (FIDELIS ANDRIA) BATTAIOLA NICHOLAS (FIORENZUOLA) CARDOSELLI CASSIO (VIRTUS FRANCAVILLA) PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA) DE SENA CARMINE (GELBISON) IGLIO GIUSEPPE (GIUGLIANO) OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO) BULEVARDI DANILO (GUBBIO) CORSINELLI FRANCESCO (GUBBIO) MORELLI GABRIELE (GUBBIO) MILANI NICOLO ’ (IMOLESE) MOLLA MARCO (IMOLESE) SCREMIN GIANLUCA (IMOLESE) SILIPO ANDREA (JUVE STABIA) CUDRIG NICOLO (JUVENTUS NEXT GEN ) SENKO ZSOMBOR (JUVENTUS NEXT GEN ) CARLETTI CRISTIAN (LATINA) GIORGINI ANDREA (LATINA) SANNIPOLI DANIEL (LATINA ) BRUZZANITI GIOVANNI (LUCCHESE) D’ALENA ANTONIO (LUCCHESE) CERESOLI ANDREA (MANTOVA) CHIORRA NICCOLO (MANTOVA) CAMILLERI VINCENZO (ACR MESSINA) CATANIA LORENZO (ACR MESSINA) FILI’ GIUSEPPE (ACR MESSINA) HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI) MANZARI GIACOMO (MONOPOLI) CANCELLIERI DAMIANO (MONTEROSI TUSCIA) TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA) VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA) RANIERI ROBERTO (NOVARA) BIANCU ROBERTO (OLBIA) CONTINI GIANLUCA (OLBIA) ANDREOLI LORENZO (PERGOLETTESE) MAZZARANI ANDREA (PERGOLETTESE) BIONDI KEVIN (PORDENONE) DELI FRANCESCO (PORDENONE) CATURANO SALVATORE (POTENZA) GASPARINI MANUEL (POTENZA) RILLO FRANCESCO (POTENZA) GATTONI TOMMASO (PRO SESTO) MAURIZII EMANUELE (PRO SESTO) WIESER DAVID (PRO SESTO) LOUATI ALESSANDRO (PRO VERCELLI) MUSTACCHIO MATTIA (PRO VERCELLI) VERGARA ANTONIO (PRO VERCELLI) 27/78 MURONI MATTIA (REGGIANA) NARDI FILIPPO (REGGIANA) SCIAUDONE DANIELE (REGGIANA) VIVIANI ANDREA (S. DONATO TAVARNELLE) ANASTASIA EMANUELE (SANGIULIANO) MIRACOLI LUCA (SANGIULIANO) SERBOUTI ANASS (SANGIULIANO) ZUGARO DE MATTEIS DAVIDE (SANGIULIANO) DE PAOLI ANDREA (SIENA) DE MARIA VINCENT (TARANTO) INFANTINO SAVERIANO (TARANTO) LA MONICA GIUSEPPE (TARANTO) VONA EDOARDO (TARANTO) BONAVOLONTA’ ANGELO (TORRES) MASALA ALESSANDRO (TORRES) CAVION MICHELE (L.R. VICENZA) DESSENA DANIELE (VIRTUS ENTELLA) SIBI SHEIKH (VIRTUS VERONA) GHAZOINI AMINE (VIS PESARO) RICCI LUCA (VITERBESE) RIGGIO CRISTIAN (VITERBESE)