Giudice Sportivo, tre turni di stop per Michele Cremonesi della Reggiana

22.05.2022 15:45 di Dario Lo Cascio Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, tre turni di stop per Michele Cremonesi della Reggiana
TMW/TuttoC.com
© foto di Mirco Sorrentino/Uff. Stampa Paganese

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

BALDINI MATTIA (PALERMO) per avere, al 40°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare in campo e irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e protestava nei confronti del suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

ANITUA ESTEBAN (REGGIANA) per avere, al 3°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e entrava sul terreno gi gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 300 DI AMMENDA

MILANI ANDREA (CATANZARO) per avere, al 21°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione: pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa e, immediatamente dopo, una frase ingiuriosa; e, nel rientrare negli spogliatoi, gettando per terra una cartellina in plastica in segno di disappunto. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CREMONESI MICHELE (REGGIANA) per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta in quanto, a gioco in svolgimento, tirava un pugno al volto ad un avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LEGATI ELIA (FERALPISALO’)
DE WINTER KONI (JUVENTUS U23)
ROSSI FAUSTO (REGGIANA)
GUIEBRE ABDOUL RAZACK (MONOPOLI)
COPPOLARO MAURO (VIRTUS ENTELLA)