Giudice Sportivo: una giornata di squalifica a Modesto e Dossena

06.12.2022 18:05 di Gianmarco Minossi   vedi letture
Giudice Sportivo: una giornata di squalifica a Modesto e Dossena
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© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, CROTONE, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2000 

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti (gradinata), integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: A) nell'avere fatto esplodere, cinque petardi di forte intensità rispettivamente al 2°, 8° e 28° minuto del primo tempo ed al 12° e 20° minuto del secondo tempo; B) nell’avere danneggiato circa quaranta seggiolini. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a causa delle esplosioni dei petardi e considerato il numero di seggiolini danneggiato (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 1500

GIUGLIANO A) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Tribuna “Montevergine”, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria, al termine della gara, per 90 secondi circa; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Tribuna “Montevergine”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 107/318 - al 92° minuto, in occasione della rete del FOGGIA, all’indirizzo della panchina del FOGGIA, una bottiglietta di acqua piena e un tubetto di patatine, senza colpire alcuno; - al termine della gara ulteriori due bottigliette di acqua piene all’indirizzo della panchina del FOGGIA, colpendo con una di queste il Collaboratore della Procura Federale, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive (r. proc. fed.).

€ 1200

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere fatto esplodere nel settore loro riservato, al 1° minuto circa del primo tempo, un petardo di forte intensità e, al 15° minuto circa del secondo tempo, un petardo di lieve entità. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 300

L.R. VICENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 300

RIMINI A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco cinque bicchieri vuoti durante il secondo tempo, senza provocare alcun danno né conseguenza; B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posti nel settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose in conseguenza delle condotte sub A) (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 200

TORRES per avere i suoi sostenitori, nel numero di circa dieci, posizionati in Curva Sud, intonato, al 42º minuto, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato il numero dei tifosi autori del coro e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 DICEMBRE 2022

EURO 500 DI AMMENDA

107/319 DEOMA DANIELE (LUCCHESE) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo frasi offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 DICEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA

FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (FIDELIS ANDRIA) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una loro decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA DI EURO 800

ZAMUNER GIORGIO (TRENTO) per avere fatto accesso, nell’intervallo, nella zona antistante gli spogliatoi, nonostante non fosse inserito nella distinta gara, per conferire con l’Arbitro ed allontanandosi dall'area sopra indicata su invito del Commissario di Campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMONIZIONE (I INFR)

MATTEASSI LUCA (PIACENZA), MAGONI OSCAR (VITERBESE)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 1000 DI AMMENDA

MODESTO FRANCESCO (L.R. VICENZA) A) per avere, all’ 11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, entrava sul terreno di gioco e pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale; B) per avere impartito disposizioni tecniche all'allenatore in seconda MALFATTI ATTILA, dopo essere stato espulso ed essersi posizionato in Tribuna Centrale, retrostante la panchina del L.R. Vicenza: in particolare relativamente a due sostituzioni avvenute al 20° ed al 30° minuto del secondo tempo; e al 31° ed al 32° minuto del secondo tempo, comunicando con l'allenatore in seconda il quale si era allontanato dall'area tecnica e si era avvicinato alla recinzione della tribuna centrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, lett. a), C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti e del differente ruolo svolto dal MALFATTI e dal MODESTO (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r.c.c.). 107/320

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DOSSENA ANDREA (RENATE) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, usciva dall’area tecnica inveendo e proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e, invitato alla calma da parte del IV Ufficiale, reiterava il proprio comportamento pronunciando una frase irrispettosa nei confronti della Quaterna. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

LAMMA GIULIANO (CARRARESE) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ANDREOLETTI MATTEO (PRO SESTO)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMENDA DI EURO 800

MALFATTI ATTILA (L.R. VICENZA) A) per avere ricevuto disposizioni tecniche dall'allenatore MODESTO FRANCESCO dopo che questi era stato espulso e si era posizionato in tribuna centrale, retrostante la panchina del L.R. Vicenza, in particolare relativamente a due sostituzioni avvenute al 20° ed al 30° minuto del secondo tempo; B) per essersi allontanato dall'area tecnica, al 31° ed al 32° minuto del secondo tempo, per avvicinarsi alla recinzione della Tribuna Centrale e comunicare con l'allenatore MODESTO FRANCESCO, dal quale riceveva indicazioni tecnico/tattiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il differente ruolo svolto dal MALFATTI e dal MODESTO (r. proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BELCASTRO LUCA (TRENTO), BUMBU JONATHAN (CESENA), KRAJA ERDIS (PESCARA), PELLIZZARI STEFANO (FERMANA), BONINI FEDERICO (GUBBIO), MUNARI DAVIDE (PIACENZA), ERMACORA FEDERICO (RENATE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOCALON RICCARDO (TRENTO), TOZZUOLO ALESSANDRO (AQUILA MONTEVARCHI), NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA), URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA), FIORINI MATTIA (FIORENZUOLA), CAPORALE ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA), TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA), COSENZA FRANCESCO (PIACENZA), CAPOGNA RICCARDO (PRO SESTO), VERGARA ANTONIO (PRO VERCELLI), LUCIANI ALESSIO (REGGIANA), BALDASSIN LUCA (RENATE), SANTINI CLAUDIO (RIMINI), GORI MIRKO (TRIESTINA), JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL (L.R. VICENZA), MAZZOLO FRANCESCO (VIRTUS VERONA), FUMAGALLI ERMANNO (VITERBESE)