Coppa Italia Serie C, le decisioni del giudice sportivo: 3 turni a Pinzauti

07.10.2022 16:00 di Marco Pieracci Twitter:    vedi letture
Coppa Italia Serie C, le decisioni del giudice sportivo: 3 turni a Pinzauti
TMW/TuttoC.com

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 7 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano

 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del 1 turno di Coppa Italia i sostenitori delle Società

ALESSANDRIA, ACR MESSINA, CARRARESE, CROTONE, FOGGIA ed OLBIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA VIRTUS ENTELLA – CARRARESE DEL 5 OTTOBRE 2022 Il Giudice Sportivo, in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa ad un'espressione blasfema proferita da parte di un tesserato della Soc. CARRARESE, percepita a breve distanza, chiede alla Procura Federale di effettuare accertamenti sulle seguenti circostanze: - l'esatta collocazione del suddetto tesserato e la presenza di altri tesserati o di altri soggetti (pubblico compreso) nelle vicinanze della persona che ha proferito le parole refertate; - se l'espressione blasfema possa essere stata percepita da altri soggetti presenti e, in caso positivo, con l'acquisizione delle relative dichiarazioni; - in particolare, se qualcuno dei componenti la squadra arbitrale abbia potuto percepire l'espressione, con la specificazione della relativa e rispettiva posizione e l'acquisizione delle relative dichiarazioni. 5/13 Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000 CROTONE A) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, intonato ripetutamente, al 33° minuto del primo tempo, al 26° minuto del secondo tempo, al 29° minuto del secondo tempo, al 33° minuto del secondo tempo, al 17° minuto ed al 19° minuto dei tempi supplementari, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U. 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, intonato, al 39° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti dell’Allenatore della Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura ulteriormente attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1000 ACR MESSINA A) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, intonato ripetutamente, al 34° minuto del secondo tempo, al 18° ed al 19° minuto dei tempi supplementari, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U. 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 PIACENZA per avere due persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso nell’area spogliatoi al termine della gara, non essendo iscritti nella distinta ufficiale consegnata al Direttore di Gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r.c.c.).

€ 300 JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva San Marco, intonato, dal 13° al 15° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura 5/14 ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 200 POTENZA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini ivi ubicati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DAL CANTO ALESSANDRO (CARRARESE) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale, protestando in modo plateale e urlando al loro indirizzo ripetutamente epiteti offensivi e irrispettosi. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutata l'offensività delle parole (r. a.a.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA

MAREDDU PIER VINCENZO (TORRES) per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva verso un giocatore della squadra avversaria insultandolo. Così provocando una mass confrontation tra i componenti delle panchine avversarie. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PINZAUTI LORENZO (LECCO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario e, dall’altra, la gravità del gesto e la zona del corpo attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

 ROSSI MATTEO (SAN DONATO TAVARNELLE) per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impendendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
OLIVERA MACIEL FABRIZIO (AUDACE CERIGNOLA)
VITALI PABLO (AUDACE CERIGNOLA)
BOZHANAJ KLEIS (CARRARESE)
TOLOMELLO FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA)