La Rosa lese prestigio arbitro Madonia: inibito il pres e multa per il Novara

28.05.2024 12:10 di  Valeria Debbia  Twitter:    vedi letture
La Rosa lese prestigio arbitro Madonia: inibito il pres e multa per il Novara
TMW/TuttoC.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo scorso 7 aprile, al termine della sfida di Vicenza, Marco La Rosa, presidente del Novara, aveva espresso giudizi lesivi del prestigio della reputazione dell'arbitro Madonia, che diresse l'incontro, con una nota apparsa sul sito ufficiale, nella stessa si parlava di 'decisioni bizzarre' prese dal direttore di gara. Ora arriva l'inevitabile sanzione sia per il numero uno azzurro sia per il club piemontese: un mese di inibizione per La Rosa e 2 mila euro di ammenda per il Novara.

Questo il comunicato della Figc: "Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 941 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Marco LA ROSA, e della società NOVARA F.C. SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCO LA ROSA, Presidente con poteri di rappresentanza legale della società NOVARA F.C. SPA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, stante il rapporto di
immedesimazione organica in essere con la Società al tempo rappresentata, mediante una nota/comunicato apparsa in data 07.04.2024 sul sito internet ufficiale del NOVARA F.C. SPA successivamente all’avvenuta disputa - in pari data - della gara L.R. VICENZA vs NOVARA F.C. valevole per la 35^giornata del Campionato SERIE C – Gir. A della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 2-1, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri dell’arbitro che ebbe a dirigere la gara de qua e, per l’effetto e più in generale, anche dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa; 
NOVARA F.C. SPA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art 6, comma 1, del Codice di Giustizia, per i comportamenti ascrivibili al Sig. Marco La ROSA
all’epoca dei fatti; 
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LA ROSA, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società NOVARA F.C. SPA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Marco LA ROSA, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società NOVARA F.C. SPA; 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato".