Lecco, mancato deposito di documenti: inibito Aliberti e multa per il club
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 153 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Aniello ALIBERTI, e della società CALCIO LECCO 1912 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Aniello ALIBERTI, acquirente con atto notarile in data 18 dicembre 2024 del 40% delle quote del capitale del CALCIO LECCO 1912 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), 20 bis, 5°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità ed alle referenze bancarie; tale documentazione è stata richiesta dalla Commissione in data 23 gennaio 2025, non potendosi considerare ad essa equipollenti, come richiesto dalla società, i documenti e le certificazioni prodotte in occasione della precedente cessione perfezionatasi in data 13 giugno 2024; a tale sollecito la società ha fornito riscontro il 14 febbraio 2025 e, dunque, in ogni caso, oltre il termine di 15 giorni di cui al 7°comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.; successivamente, in data 17 marzo, la Commissione, viste le referenze bancarie prodotte (riferibili alla cedente e non all’acquirente) ha accordato alla società sportiva, ai sensi del comma 8° dell’art. 20 bis cit., un termine aggiuntivo affinché producesse la documentazione attinente ai requisiti di solidità finanziaria del Sig. Aniello Aliberti, sollecitazione alla quale veniva dato positivo riscontro entro gli ulteriori 15 giorni a tal fine concessi con pec del 21 marzo 2025;
CALCIO LECCO 1912 S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S.;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
⋅ Sig. Aniello ALIBERTI,
⋅ Società CALCIO LECCO 1912 S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Aniello Aliberti;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
⋅ 45 (quarantacinque) giorni di inibizione commutati su richiesta dell'interessato in € 3.600,00 (tremilaseicento/00) di ammenda per il Sig. Aniello ALIBERTI,
⋅ € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società CALCIO LECCO 1912 S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
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