Pro Vc, sanzioni post passaggio societario: multa di 5mila€ per il club

12.01.2022 22:10 di Valeria Debbia Twitter:    vedi letture
Pro Vc, sanzioni post passaggio societario: multa di 5mila€ per il club
TMW/TuttoC.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 114 pf 21/22 adottato nei confronti della Sig.ra Anita ANGIOLINI e dei Sig.ri Paolo PINCIROLI e Franco SMERIERI, e della società FC PRO VERCELLI 1982 SRL avente ad oggetto la seguente condotta:
> ANITA ANGIOLINI, socio della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.:
a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver depositato, alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 16/07/2021, la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019 con riferimento all’acquisto del 100% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., e, inoltre, per aver depositato una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria” di cui dell’art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019, per la quale è stata rilevata la mancata conferma della legittima provenienza da Allianz Bank Bulgaria AD dell’attestazione bancaria stessa; 
In qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante, dal 06/08/2020 al 24/09/2020, della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.: 
a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), tutta la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019, e, in particolare, che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Angiolini Anita, acquirente del100% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. a seguito di atto notarile del 16/07/2020, una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria” conforme alle previsioni dell’art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019 e, comunque, per non essersi attivata - in quanto vertice della società sportiva - affinché la sig.ra Angiolini Anita ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.; 
In qualità di Vice Presidente del CdA e legale rappresentante, dal 24/09/2020 della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.:
a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla sig.ra Angiolini Anita, acquirente del100% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. a seguito di atto notarile del 16/07/2020, una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria” di cui all’art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019 per la quale è stata rilevata la mancata conferma della legittima provenienza da Allianz Bank Bulgaria AD dell’attestazione bancaria stessa e, comunque, per non essersi attivata - in quanto vertice della società sportiva -affinché la sig.ra Angiolini Anita ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;
b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 24/02/2021, tutta la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019 con riferimento all’acquisto del 51% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. da parte della società MILVUS1 S.r.l. e detenute dalla sig.ra Angiolina Anita e, comunque, per non essersi attivata - in quanto vertice della società sportiva -affinché la società MILVUS1 S.r.l. e per essa il rappresentante legale sig. Pinciroli Paolo ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate  norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l;

> PAOLO PINCIROLI, Amministratore Delegato e legale rappresentante, dal 24/09/2020 della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.:
a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso
di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S.
(Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla sig.ra Angiolini Anita, acquirente del100% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. a seguito di atto notarile del 16/07/2020, una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria” di cui all’art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019 per la quale è stata rilevata la mancata conferma della legittima provenienza da Allianz Bank Bulgaria AD dell’attestazione bancaria stessa e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva -affinché la sig.ra Angiolini Anita ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.; 
b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 24/02/2021, tutta la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019 con riferimento all’acquisto del 51% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. da parte della società MILVUS1 S.r.l. e detenute dalla sig.ra Angiolina Anita e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva -affinché la società MILVUS1 S.r.l. e per essa il rappresentante legale sig. Pinciroli Paolo ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;
In qualità di socio, Amministratore Unico e legale rappresentante della società MILVUS1 S.r.l., acquirente del 51% delle quote sociali della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.:
a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver depositato, alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 24/02/2021, la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019 con riferimento all’acquisto del 51% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. da parte della società MILVUS1 S.r.l. e detenute dalla sig.ra Angiolina Anita;



> FRANCO SMERIERI, Presidente del CdA e legale rappresentante, dal 24/09/2020, della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.:
a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla sig.ra Angiolini Anita, acquirente del100% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. a seguito di atto notarile del 16/07/2020, una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria” di cui all’art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019 per la quale è stata rilevata la mancata conferma della legittima provenienza da Allianz Bank Bulgaria AD dell’attestazione bancaria stessa e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva -affinché la sig.ra Angiolini Anita ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;
b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 24/02/2021, tutta la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019 con riferimento all’acquisto del 51% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. da parte della società MILVUS1 S.r.l. e detenute dalla sig.ra Angiolina Anita e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva -affinché la società MILVUS1 S.r.l. e per essa il rappresentante legale sig. Pinciroli Paolo ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

> FC PRO VERCELLI 1982 SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i legali
rappresentanti al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano gli acquirenti delle quote della FC PRO VERCELLI 1919 SRL, al momento della commissione dei fatti nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;
Per responsabilità propria, infine, della società ai sensi dell’art. 31, comma 1, del C.G.S..

> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Anita ANGIOLINI in proprio e, in qualità di Vice Presidente, per conto della società FC PRO VERCELLI 1982 SRL, e dai Sig.ri Paolo PINCIROLI e FRANCO SMERIERI;
> vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Anita ANGIOLINI, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di  inibizione per il Sig. Paolo PINCIROLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco SMERIERI, e di € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda per la società FC PRO VERCELLI 1982 SRL;
> si rende noto l’accordo come sopra menzionato.