Renate, amichevole non autorizzata contro San Giorgio: club e pres multati
La FIGC ha reso noto l'accordo ex art. 126 CGS nel procedimento a carico del presidente Luigi Spreafico, del segretario Ivan Corti e dell'AC Renate S.r.l. per l'omessa richiesta di autorizzazione preventiva alla Lega Pro per l'amichevole disputata il 28 luglio 2025 contro la Pol. D. San Giorgio. Le parti hanno concordato una serie di sanzioni tra cui un mese di inibizione per Corti e ammende per il numero uno delle pantere e per il club stesso.
Questo il comunicato ufficiale della FIGC:
"− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 215 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi SPREAFICO, Ivan CORTI e della società AC RENATE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
> Luigi SPREAFICO, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società A.C. Renate, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2025 della Lega Italiana Calcio Professionistico per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere - o di verificare che fosse stata richiesta - alla Lega Pro l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio del 28 luglio 2025 presso il campo sportivo di Renate (MB), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;
> Ivan CORTI, all’epoca dei fatti segretario della A.C. Renate, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2025 della Lega Italiana Calcio Professionistico per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di segretario della società, di chiedere alla Lega Pro l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio del 28 luglio 2025 presso il campo sportivo di Renate (MB), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;
> AC RENATE S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Luigi Spreafico e dal sig. Ivan Corti, così come riportati nei relativi capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai seguenti soggetti:
> Sig. Luigi SPREAFICO,
> Sig. Ivan CORTI,
> Società AC RENATE S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi Spreafico;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
> 1 (uno) mese di inibizione commutato in € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Luigi SPREAFICO,
> 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Ivan CORTI,
> € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società AC RENATE S.r.l.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
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