Giudice Sportivo, multe per Arezzo, Pontedera, Perugia e Ascoli
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 12 FEBBRAIO 2026 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, GUBBIO e PIANESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
GARA ASCOLI – TORRES DEL 12 FEBBRAIO 2026
Con riferimento alla gara ASCOLI-TORRES del 12 febbraio 2026 e al comportamento tenuto dal Sig. UMBERTO PINNA della Società TORRES, si chiede alla Procura Federale di acquisire agli atti copia della richiesta di rilascio del pass e del relativo pass eventualmente rilasciato dalla società ospitante, ai fini delle valutazioni di cui all’art 2, comma 2, G.S.C.; a tale scopo invita altresì la Procura ad effettuare tutte le più opportune indagini finalizzate ad accertare le funzioni svolte dal SIG. PINNA.
SOCIETA'
AMMENDA € 2.000,00
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 78° minuto della gara, in direzione dell’Assistente Arbitrale n. 2:
1. un accendino, sul terreno di gioco all’altezza del centro campo;
2. tre pezzi di asta di bandiera sul terreno di gioco, all’altezza del centro campo; 3. un pacchetto di sigarette sul terreno di gioco;
4. un pezzo di asta di bandiera nel recinto di gioco, di circa 20 centimetri;
5. sette bicchieri di plastica vuoti e una bottiglietta di plastica vuota nel recinto di gioco.
Con particolare riferimento al lancio degli oggetti di cui ai punti 1) e 4), costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto e a chiedere di effettuare l’annuncio volto ad inviare la tifoseria ospite a cessare tale comportamento.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la relativa pericolosità e la necessità di sospendere la gara, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
ASCOLI
A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80% dei 2292 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 17°, al 19° e al 79° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti in tutte le predette circostanze per tre volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 20° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, vari bicchieri di plastica semipieni e alcuni contenitori di Caffè Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
PONTEDERA per avere alcuni tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 MARZO 2026
BONZANINI ENRICO (CARPI)
per avere tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto: A) all’88° minuto della gara, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) al 90° minuto della gara, reiterava il predetto comportamento, proferendo parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere, in particolare la mancata percezione da parte della squadra arbitrale delle frasi in contestazione (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. BONZANINI ENRICO, r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MEZZANOTTI DAVIDE (GUBBIO)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose e ingiuriose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SANTORI ANDREA (ASCOLI)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e uscendo dall’area tecnica proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
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