Taranto, irregolarità amministrativa: inibiti Alfonso e Galigani. Multa al club

16.03.2023 14:00 di Valeria Debbia Twitter:    vedi letture
Taranto, irregolarità amministrativa: inibiti Alfonso e Galigani. Multa al club
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Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 432 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore ALFONSO, Vittorio GALIGANI, e della società TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE ALFONSO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società Taranto Football Club 1927 S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 novembre 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2022. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

VITTORIO GALIGANI, Procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore della società Taranto Football Club 1927 S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 novembre 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2022. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, delle NOIF, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore ALFONSO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.r.l., e dal Sig. Vittorio GALIGANI;

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore ALFONSO, di 10 (dieci) giorni di inibizione commutata su richiesta dell’interessato in € 1000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Vittorio GALIGANI, e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.r.l.;

> si rende noto l’accordo come sopra menzionato.