Giudice Sportivo, che stangata per Kallon: 3 giornate di squalifica

Giudice Sportivo, che stangata per Kallon: 3 giornate di squalificaTMW/TuttoC.com
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Oggi alle 19:50Primo piano
di Giacomo Principato

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KALLON YAYAH (CASERTANA)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriose nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa l’allusione ad un asserito pregiudizio da parte dell’Arbitro, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 1 lett. a) G.C.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUERINI ALESSIO (ATALANTA U23)
per aver tenuto, al 20° minuto del secondo tempo, in occasione di un fallo subito da un proprio compagno di squadra da parte di un calciatore avversario, un comportamento non corretto nei confronti di quest’ultimo, in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina ed entrava sul terreno di gioco per circa due metri, colpendolo con una spallata e proferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa, così provocando tensione fra i componenti delle due squadre.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 (calciatore di riserva).

PACE FEDERICO (LATINA)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MISITANO GIULIO (ATALANTA UNDER 23)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
SOLINI MATTEO (RAVENNA)
ALFIERI VINCENZO (SAMBENEDETTESE)
SABBATANI ANTONIO (SORRENTO)
WINKELMANN TILL (TRAPANI)