Giudice Sportivo Girone C: mano pesante sul Potenza, un turno a Maiuri
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute dell’8 e 9 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 6 E 7 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CARPI, POTENZA, SALERNITANA, SORRENTO e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui
agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
SOCIETA'
AMMENDA € 200,00
CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (80% dei 531 presenti), posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 1° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
POTENZA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato, al 40° minuto del secondo tempo, un coro
offensivo nei confronti dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 MARZO 2026
DI BARI GIUSEPPE (POTENZA)
per aver, al termine della gara, mentre l’Arbitro lasciava il terreno di gioco, prima di giungere in prossimità degli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava stringendogli la mano, portandosela al petto e proferendo parole irriguardose nei suoi confronti.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
DE GIORGIO PIETRO (POTENZA)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione dell’espulsione del proprio calciatore ROCCHETTI YURI, sosteneva, urlando con veemenza, che il calciatore da espellere non fosse lui e indicava un altro collaboratore, così tentando di trarre in errore l’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e la sua deprecabilità.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAIURI VINCENZO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo una sua decisione, entrava sul terreno di gioco e protestava platealmente gesticolando nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
VOLPE GENNARO (LATINA)
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