Ternana, inibizione Ferrero: inammissibile il reclamo alla CSA
La Corte Sportiva d’Appello della FIGC si è espressa sul reclamo presentato dalla Ternana in merito alla sanzione inflitta a Massimo Ferrero dopo la gara contro il Gubbio.
L’organo federale ha valutato la posizione dell’ex presidente della Sampdoria, coinvolto in un episodio avvenuto prima del match (così descritto dal Giudice Sportivo: "per avere, prima dell’inizio della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse munito di pass, sostava per circa venti minuti sul terreno di gioco, faceva accesso davanti all’ingresso degli spogliatoi, e, invitato ad allontanarsi dai Collaboratori della Procura Federale, non adempiva alla richiesta ma entrava nell’area spogliatoi e proferiva parole irriguardose nei loro confronti"), e ha reso noto il dispositivo relativo, dichiarando inammissibile il reclamo: "LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa - Presidente Roberto Benedetti - Componente (relatore) Daniele Cantini - Componente Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A. nell'udienza fissata il 12 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0079/CSA/2025-2026, proposto dalla società Ternana Calcio S.r.l. in data 07.11.2025 avverso la sanzione dell’inibizione a tutto il 25.11.2025 ed ammenda di € 1.000,00 inflitta al Sig. Massimo Ferrero in relazione alla gara Gubbio/Ternana del 02.11.2025; udito l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con Pec".
Ferrero resterà quindi inibito fino al 25 novembre. Confermata anche la multa di 1000 euro.
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