Trapani, chiesta la sospensione dei playoff e dei playout di Serie C
Attraverso un lungo comunicato ufficiale il Trapani ha annunciato di aver richiesto la sospensione dei playoff e dei playout di Serie C fino alla conclusione dei procedimenti che riguardano il club siciliano, retrocesso aritmeticamente in Serie D con una giornata d'anticipo a causa della pesante penalizzazione. Questo il testo del comunicato, firmato dal presidente Valerio Antonini:
"L’FC Trapani 1905 S.r.l. ha formalmente chiesto alla Lega Italiana Calcio Professionistico di sospendere la disputa dei Play-Off e dei Play-Out del Campionato di Serie C 2025/2026 fino alla definizione di due procedimenti che investono in modo diretto, sostanziale e irreversibile la regolarità della classifica e l’integrità della competizione.
Le ragioni dell’istanza sono insuperabili e si fondano su atti pubblici depositati e su un precedente recentissimo, dello stesso ordinamento federale, di appena dodici mesi fa.
Sono in attesa di discussione presso il Collegio di Garanzia del CONI i procedimenti «Covisoc ter» e «Covisoc quater», che hanno comportato l’irrogazione di ulteriori 5 + 5 punti di penalizzazione, già confermati in Corte Federale d’Appello. Tali sanzioni si fondano sulla medesima causale fattuale e giuridica delle precedenti, le stesse asserite inadempienze IRPEF/INPS oggetto del Processo Verbale di Contraddittorio del 29 maggio 2025 e dell’Atto di Recupero n. TY9CR3S00176 dell’Agenzia delle Entrate, e integrano, ad avviso della Società, una palese violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
E soprattutto, sanzioni che colpiscono una violazione che, alla prova dei documenti ufficiali della stessa Amministrazione Finanziaria, non esiste. L’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1, lett. a) NOIF , norma di natura tassativa applicata dalla FIGC al Trapani, sanziona esclusivamente l’omesso versamento di ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo fine carriera. Nulla di tutto questo è oggi imputato alla Società. Il debito posto a fondamento delle penalizzazioni è, in realtà, un debito di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), fattispecie che esula radicalmente dal perimetro sanzionatorio dell’art. 85 NOIF.
Lo certifica l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani con propria nota prot. n. 156415 del 29 dicembre 2025, ove si attesta espressamente che gli importi versati con codice tributo «6099» sono stati imputati come IVA versata e detratti dagli importi dovuti a titolo di imposta. La medesima Direzione Provinciale, il 20 novembre 2025, aveva del resto già notificato Atto di Recupero per «debito residuo, per l’IVA, per euro 215.721,36», riconoscendo testualmente la natura IVA del rapporto tributario.
Lo conferma, in modo ancora più dirimente, il fatto sopravvenuto delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione il 13 aprile 2026 (cartella n. 29920260007552557000 per F.C. Trapani 1905 S.r.l. e cartella n. 29920260007577427000 per Trapani Shark S.r.l.). In tali cartelle i carichi affidati alla Riscossione risultano esposti, sotto codice tributo 010I, come «Imposta sul valore aggiunto», oltre relativi interessi (cod. 014I) e sanzioni (cod. 1600). Nessuna voce, nessun importo, nessun codice tributo è imputato a IRPEF o a contributi INPS. Il debito è IVA, e così risulta nei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla data del 20 aprile 2026.
L’8 maggio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani (Sez. 1, R.G. n. 1324/2025, Pres. De Maria) si pronuncerà nel merito proprio sull’Atto di Recupero — il cui oggetto, come emerge dalla stessa Ordinanza n. 149/2026 di sospensione cautelare del 12 febbraio 2026, è testualmente «Atto di Recupero n. TY9CR3S00176 REC.CREDITO IMP. 2025»: ossia il recupero di un asserito credito d’imposta IVA, non un atto di accertamento IRPEF/INPS. La medesima Corte, in data 12 febbraio 2026, ha già sospeso l’efficacia esecutiva dell’Atto di Recupero con efficacia erga omnes ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992. Una decisione di merito favorevole — alla luce delle macroscopiche incongruenze documentali commesse dall’Agenzia delle Entrate di Trapani, oggi confermate per tabulas dalle cartelle del 13 aprile 2026 — farebbe venir meno ab origine il presupposto sostanziale di ogni sanzione federale, con effetto travolgente sui procedimenti Covisoc, Covisoc bis, Covisoc ter e Covisoc quater.
Il 18 maggio 2025, con Comunicato Ufficiale n. 211, la Lega Nazionale Professionisti Serie B dispose il rinvio a data da destinarsi delle gare di Play-Out in programma il 19 e 26 maggio 2025, motivando la decisione con la potenziale incidenza, sulla classifica finale, di una preannunciata penalizzazione del Brescia Calcio per asserite irregolarità nell’utilizzo di crediti d’imposta a copertura di stipendi e contributi , identica matrice fattuale di quella oggi contestata al Trapani. La Lega B fondò il provvedimento sulla necessità di tutelare l’equa competizione e salvaguardare la regolarità del Campionato .
Il Consiglio Federale della FIGC, riunitosi il 26 maggio 2025, confermò pienamente la legittimità della scelta della Lega B e condivise la linea per cui è necessario attendere l’esaurimento dei gradi di giudizio endofederali prima di calendarizzare definitivamente i play-out. Ancora più significativa la posizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, On. Andrea Abodi, il quale definì pubblicamente la sospensione una decisione saggia ed equilibrata , osservando che sarebbe stato paradossale giocare i playout e poi eventualmente doverla ripetere o modificare in maniera traumatica l’assetto del campionato.
Sul piano sistemico, vale ricordare il precedente del 2003: a fronte di un complesso contenzioso fra giustizia sportiva e giustizia amministrativa, la FIGC, di concerto con il Consiglio dei Ministri, dispose l’annullamento delle retrocessioni della stagione 2002/2003 e l’allargamento eccezionale della Serie B a 24 squadre, introducendo per la prima volta gli stessi play-out che oggi si chiede di sospendere. Un precedente che dimostra come l’ordinamento federale, in presenza di pendenze giurisdizionali idonee a riscrivere la classifica, abbia storicamente saputo arretrare per non consacrare verdetti destinati ad essere ribaltati.
In caso di decisione di merito favorevole della Corte di Giustizia Tributaria l’8 maggio 2026, e/o di pronuncia favorevole del Collegio di Garanzia del CONI sui procedimenti Covisoc ter e quater, la Società non si limiterà ad attendere: depositerà immediatamente istanza di revocazione integrale dei punti di penalizzazione complessivamente inflitti in sede sportiva, in tutte le sedi competenti, federali e di giustizia ordinaria, relativamente al caso oggetto di contenzioso , ossia 21 punti.
L’FC Trapani 1905 ha pagato il 100% del dovuto, vanta un DURC regolare, e non accetterà che il proprio destino sportivo venga deciso prima che gli organi giurisdizionali , gli unici che la Costituzione riconosce competenti in materia tributaria, abbiano detto la propria parola. La Società confida nel senso di responsabilità della Lega Italiana Calcio Professionistico e nella sensibilità istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, On. Andrea Abodi, le cui parole pronunciate appena un anno fa costituiscono oggi, per il caso Trapani, un autentico precedente di indirizzo politico-istituzionale.
Una competizione sportiva non può svolgersi con un esito già scritto da una classifica che, fra pochi giorni, potrebbe essere integralmente riscritta dal giudice tributario e dal Collegio di Garanzia del CONI".
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