Calcioscommesse, le decisioni della Corte Federale d'Appello sulla gara Savona-Teramo

29.08.2015 22:55 di Sebastian DONZELLA   vedi letture
Calcioscommesse, le decisioni della Corte Federale d'Appello sulla gara Savona-Teramo
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Queste le decisioni della Corte Federale d'Appello riguardanti il processo calcioscommesse di secondo grado relativo al filone legato alla gara Savona-Teramo:

Respinto il ricorso del sig. Corda Ninni

> Respinta istanza di stralcio per ricorso Sig. Pesce Giuliano

> Accolto il ricorso della Luparense San Paolo FC SSD ARL (all’epoca dei fatti SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA). Annullata la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015). 

> Respinto il ricorso del calciatore Matteini Davide

Accolto il ricorso de L'Aquila Calcio e, per l’effetto, annulla la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015).

> Respinto il ricorso del Sig. Di Nicola Ercole

Respinto il ricorso del Sig. Di Lauro Fabio

> Parzialmente accolto il ricorso della società Savona FBC S.r.l. e, per l’effetto, applica a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4, comma 2, C.G.S., la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nel campionato di pertinenza per la Stagione Sportiva 2015/2016, unitamente all’ammenda di € 30.000,00, in ordine agli addebiti contestati al sig. Barghigiani, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.,

> Accolto il ricorso del Sig. Dellepiane Aldo e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte prosciogliendolo dagli addebiti contestati. 

Accolto il ricorso del Calciatore Cabeccia Marco e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte prosciogliendolo dagli addebiti contestati. 

Respinto il ricorso del Sig. Ceniccola Enrico

> Respinto il ricorso del Sig. Barghigiani Marco e, visto l’art 37, comma 4, C.G.S., dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per anni 4 (quattro) con l’ammenda di € 60.000,00 (sessantamila/00). 

> Parzialmente accolto il ricorso del Teramo Calcio S.r.l.: visto l’art. 18, comma 1, lett. g) e l), C.G.S., dispone la revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla reclamante nella Stagione Sportiva 2014/2015, nonché l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016, nel Campionato di competenza, nonché l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4, comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con la aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., nonché ancora per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S.
Per l’effetto, il Teramo Calcio perde il diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016, diritto che, pertanto, è acquisito dalla società Ascoli Picchio 1898 S.p.A.

> Parzialmente accolto il ricorso del Sig. Campitelli Luciano e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta all’inibizione di anni 3 (tre) e all’ammenda di € 100.000,00 (centomila/00). 

> Respinto il ricorso del Sig. Di Giuseppe Marcello