FIGC, l'esito dei ricorsi di Rimini, Padova e Reggina

31.10.2019 19:20 di  Sebastian Donzella  Twitter:    vedi letture
FIGC, l'esito dei ricorsi di Rimini, Padova e Reggina
TMW/TuttoC.com

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha pronunciato nella riunione fissata il 31 ottobre 2019:

- a seguito del reclamo n. 71 promosso dalla società RIMINI F.C. S.R.L. in data 22.10.2019 il seguente DISPOSITIVO: accoglie parzialmente il reclamo n 71, proposto dalla società RIMINI F.C. S.R.L. avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Rimini/Cesena del 20.1.02019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 21.10.2019) e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta ad € 2.000,00 di ammenda.

- a seguito del reclamo con richiesta di procedimento di urgenza n.85 promosso dalla società CALCIO PADOVA in data 29.10.2019 il seguente DISPOSITIVO: dichiara inammissibile il reclamo con richiesta di procedimento di urgenza n 85, proposto dalla società CALCIO PADOVA avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calc. Pesenti Massimiliano seguito gara Piacenza/Padova del 26.10.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 29.10.2019).

- a seguito del reclamo n. 57 promosso dalla società REGGINA 1914 S.R.L. in data 15.10.2019 il seguente DISPOSITIVO: La Corte, ritenuto necessario accertare con maggiore puntualità se i due rappresentanti della Procura Federale abbiano o meno percepito i cori oggetto del procedimento, manda alla Procura Federale di verificare per quale motivo sugli atti acquisiti da questa Corte non è riportata la percezione diretta da parte degli stessi bensì del solo Delegato di Lega. Invita la Procura Federale ad espletare gli accertamenti nel termine di giorni quindici (15) onde consentire a questa Corte di rispettare il termine normativamente previsto per la definizione del procedimento.

- a seguito del reclamo n. 68 promosso dalla società REGGINA 1914 S.R.L. in data 15.10.2019 il seguente DISPOSITIVO: sentito l’Arbitro, respinge il reclamo n 68, proposto dalla società REGGINA 1914 S.R.L. avverso le sanzioni dell’inibizione sino al 3.12.2019 e dell’ammenda di € 1.000,00 inflitte al sig. Taibi Massimo seguito gara Reggina/Catanzaro del 12.10.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019).

- a seguito del reclamo n. 69 promosso dalla società REGGINA 1914 S.R.L. in data 15.10.2019 il seguente DISPOSITIVO respinge il reclamo n 69, proposto dalla società REGGINA 1914 S.R.L. avverso la sanzione dell’inibizione sino al 3.12.2019 inflitta al sig. Patti Matteo seguito gara Reggina/Catanzaro del 12.10.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019)