Giudice Sportivo, 1800 euro di ammenda al Crotone. Inibito Casella

Giudice Sportivo, 1800 euro di ammenda al Crotone. Inibito CasellaTMW/TuttoC.com
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martedì 4 aprile 2023, 17:00Altre news
di Marco Pieracci

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 3 e 4 Aprile 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2 E 3 APRILE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso della 16 giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, GIRONE C ACR MESSINA FOGGIA 0-1 AUDACE CERIGNOLA POTENZA 1-1 CROTONE TARANTO 1-0 FIDELIS ANDRIA TURRIS 2-0 GELBISON VITERBESE 0-1 GIUGLIANO CATANZARO 0-4 JUVE STABIA AVELLINO 2-1 MONOPOLI LATINA 3-1 MONTEROSI TUSCIA PICERNO 1-1 PESCARA VIRTUS FRANCAVILLA 4-1 GIRONE A ALBINOLEFFE MANTOVA 0-2 PRO PATRIA PORDENONE 0-0 PRO SESTO VIRTUS VERONA 2-1 PRO VERCELLI ARZIGNANO V. 1-0 RENATE LECCO 0-2 TRIESTINA PIACENZA 1-1 217/663 LECCO, PESCARA, POTENZA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1800 CROTONE A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 15° al 16° minuto circa del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale; B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio Settore Curva Sud, intonato al 18° minuto del secondo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 ACR MESSINA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud intonato, al 20° minuto del secondo tempo, per la durata di circa due minuti, ed al termine della gara cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1500 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1 - fatto esplodere sei petardi nel Settore da loro occupato; 217/664 2 – lanciato, un sostenitore posizionato nel Settore Tribuna Scoperta sul terreno di gioco, una bottiglietta piena d’acqua senza il tappo al 35° minuto del secondo tempo in direzione della panchina della Squadra avversaria senza colpire alcuno; 3 – acceso diversi fumogeni, uno dei quali generava, al 33° minuto circa del primo tempo, un principio di incendio nel proprio Settore, prontamente spento dagli stessi tifosi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al principio di incendio (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 PRO VERCELLI per avere i suoi raccattapalle, dal 30° minuto del secondo tempo fino al termine della gara, ritardato volontariamente la ripresa del gioco, restituendo in ritardo i palloni quando uscivano dal terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

€ 900 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1 - lanciato sul terreno di gioco un fumogeno al 1° minuto del primo tempo da parte dei sostenitori posizionati in Curva Ospiti; 2 - danneggiato un tubo del wc e il pannello inferiore di una porta del bagno degli uomini del Settore Curva Ospiti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 800 FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato nel recinto di gioco un petardo, al 5° minuto del primo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 600 GELBISON per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 49° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco un contenitore di un fumogeno vuoto, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.). € 400 PIACENZA A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, consistiti nell’avere danneggiato una vetrata del Settore G della Tribuna Trevisan; 217/665 B) per avere, un proprio tesserato non identificato colpito con violenza un tavolino posto nel corridoio adiacente allo spogliatoio degli arbitri danneggiandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 400 TRIESTINA A) per avere i suoi sostenitori, presenti nella Curva Furlan, causato un ritardo di 3 minuti circa sull’orario di inizio della gara per il fumo causato dall'accensione di fumogeni; B) per avere i suoi sostenitori, presenti nella Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 22° minuto della gara, per due volte, e al 70° minuto per una volta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 MANTOVA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un asciugamano elettrico ubicato nei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 200 TARANTO per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio Settore Curva Nord Settore Ospiti, intonato al 32° minuto del primo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

GARA GIUGLIANO - CATANZARO DEL 2 APRILE 2023
Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega ed i rispettivi supplementi, osserva quanto segue. Nelle richiamate relazioni e supplementi si riferisce, tra l'altro, che, al minuto 38° circa del primo tempo, i sostenitori del Catanzaro presenti nel Settore Ospiti, rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, prima fischiando e poi intonando il verso buu, verso un calciatore di colore del Giugliano mentre si accingeva a battere un calcio da fermo e che tali cori avevano durata di circa 10 secondi. I predetti sostenitori erano presenti in circa 350 e si rendevano responsabili, nel numero di circa 200, dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega. Va sottolineato in proposito che i tre autori dei referti si trovavano in parti del campo tali da coprire un'area molto estesa. 217/666 Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale superiore alla metà di coloro che erano presenti nel Settore Ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. Infine, dalle richiamate relazioni risulta che i 350 tifosi ospiti che hanno seguito la loro Squadra in trasferta nello stadio di casa occupano il Settore Curva denominato Massimo Capraro. Ne discende, pertanto, l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) sulla scorta di tale elemento conoscitivo. Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS. P.Q.M. - delibera di sanzionare la Società CATANZARO con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Massimo Capraro, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori. Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

GARA CESENA – LUCCHESE DEL 1 APRILE 2023
Il Giudice Sportivo, con riferimento al C.U. 215/DIV del 3.04.2023: - preso atto del supplemento dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n. 1 pervenuto in data 3.04.2023; - rilevato che in detto supplemento l’Assistente Arbitrale riferisce di aver erroneamente indicato quale Allenatore espulso al 41° minuto del primo tempo il Sig. NAPOLI MICHELE (CESENA) in luogo del Sig. ALESSANDRIA CARMINE (CESENA) e, viceversa, l’Arbitro ha indicato quale Allenatore espulso, al 45° minuto del primo tempo, il Sig. NAPOLI MICHELE (CESENA) anziché il Sig. ALESSANDRIA CARMINE (CESENA); tutto ciò premesso, DELIBERA - di revocare la sanzione della

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA inflitta al Sig. NAPOLI RAFFAELE (CESENA); - di infliggere all’Allenatore NAPOLI MICHELE (CESENA) la sanzione della

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco e rivolgeva frasi di protesta nei suoi confronti nonché per avere rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle minacce proferite; - di revocare la sanzione della

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E EURO 500 DI AMMENDA inflitta al Sig. ALESSANDRIA CARMINA (CESENA); - di infliggere all’Allenatore ALESSANDRIA CARMINE (CESENA) la sanzione della

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della quaterna arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. 217/667 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA CASELLA ALEX (PRO VERCELLI) A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava veementemente nei confronti di una decisione, urlando, alzandosi in piedi e uscendo dall’area tecnica e, alla notifica del provvedimento di espulsione da parte dell’Arbitro, entrava sul terreno di gioco e rivolgeva a quest’ultimo frasi irriguardose con l’intento di perdere tempo; B) per avere tenuto un comportamento non corretto dopo l'espulsione, in quanto si tratteneva dapprima nel recinto di gioco e dopo su una tribunetta non separata dallo stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle minacce proferite (r. VI Ufficiale, panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).

DI MAIO GIUSEPPE (JUVE STABIA) per avere, dopo il termine del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava a quest’ultimo e rivolgeva frasi irrispettose in segno di protesta nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle minacce proferite (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente Addetto all’Arbitro).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA CIANFRONE GIUSEPPE (GELBISON) per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava nei loro confronti gesticolando vistosamente ed uscendo dalla propria area tecnica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).