Giudice sportivo, due giornate di squalifica per Tomei e Bonatti
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 12 e 13 Gennaio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA'
AMMENDA € 700,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. all’ingresso in campo delle squadre, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze; 2 durante la gara, dodici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
PRO VERCELLI per avere, alcuni dei suoi sostenitori (cinque), presenti nel Settore Ospiti, al termine della gara, mentre il IV Ufficiale si trovava ancora sul terreno di gioco aspettando l’uscita dal recinto delle squadre, urlato numerosi cori offensivi nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale).
TEAM ALTAMURA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 57° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni e incitante alla violenza, ripetuto per circa dieci volte 51/270 e per la durata di circa tre minuti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, la totalità dei sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, intonato, dal 58° al 60° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
GUIDONIA MONTECELIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri e su parti dei servizi igienici. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BONATTI ANDREA (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava reiteratamente nei suoi 51/271 confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TOMEI FRANCESCO (ASCOLI) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto: 1. una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre l’Arbitro si dirigeva al monitor, abbandonava l’area tecnica per protestare nei suoi confronti; 2. un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto, in tale occasione urlava nei loro confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MEZZANOTTI DAVIDE (GUBBIO) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo, proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
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