Giudice Sportivo, gara a porte chiuse per il Cesena. 3 turni a Pagliuca
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’8 e 9 gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 6, 7 e 8 GENNAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, ANCONA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, JUVE STABIA, LATINA, LUCCHESE, MONOPOLI, VIS PESARO, PERUGIA, RIMINI e SPAL hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose; - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE E € 1.000,00 DI AMMENDA CESENA
Dal referto del Direttore di gara, dalle relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo e dalla relativa integrazione, in ordine alla gara CESENA- OLBIA del 7 Gennaio 2024, sono emerse le seguenti risultanze. Al termine della gara una persona proveniente dagli spalti (intersezione tra la Curva Mare destinata ai tifosi del Cesena e la Tribuna adiacente) accedeva indebitamente all’interno del terreno di gioco e, correndo verso un tesserato della società Olbia, il calciatore numero 1 Rinaldi Filippo, tentava di sferrargli un colpo al volto, senza riuscire ad attingerlo in tale zona del corpo. La colluttazione avveniva a circa 20 metri dalla linea di porta, verso la parte centrale della linea mediana. Il predetto soggetto veniva prontamente allontanato e preso in custodia dagli addetti alla sicurezza. Successivamente il tifoso veniva indentificato come il padre di un tesserato del Cesena, il n. 9 Sig. Shpendi Cristian). Vale rilevare che nel corso della gara si era verificato uno scontro fra i due tesserati avversari sopra citati, ovvero il Rinaldi e lo Shpendi, all’esito del quale quest’ultimo aveva riportato una conseguenza pregiudizievole. Vale rilevare, altresì, che la ricostruzione dei fatti come sopra operata non è contrastata affatto dalla documentazione varia trasmessa dalla società Cesena a questo giudicante dopo la gara e prima dell’adozione del presente provvedimento. Da quanto sopra esposto risulta in modo evidente la gravità della condotta posta in essere dal genitore del calciatore del Cesena in danno di un tesserato avversario, condotta che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituisce un fatto contrario alle norme in materia di ordine e di sicurezza e un fatto violento integrante pericolo per l’incolumità pubblica. Inoltre, essa ha rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi. Di tale condotta deve essere ritenuta responsabile la società Cesena, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, C.S.G., alla luce, fra l’altro: del rapporto di parentela dell’autore del gesto con un calciatore della società medesima; delle conseguenze pregiudizievoli riportate dal di lui figlio in uno scontro di gioco con il calciatore avversario, destinatario del colpo inferto; della direzione del gesto in danno di un calciatore avversario della società ospitante. Alla luce di quanto sopra riportato, nelle condotte di cui sopra, si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell'art. 25 cit., impone l'inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell'individuazione della sanzione più adeguata alla gravità delle condotte perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e), e cioè l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Peraltro, dai documenti sopra richiamati risulta, altresì, il lancio da parte dei tifosi del Cesena, al 58° minuto della gara, di tre bicchieri di plastica semi pieni contenenti liquido, uno sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco. Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del Cesena, il G.S. adotta il seguente provvedimento.
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 1000 DI AMMENDA
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.). Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società Cesena disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alla sanzione irrogata.
AMMENDA € 2.000,00
MANTOVA
A) per avere un suo sostenitore, durante il minuto di silenzio di raccoglimento in memoria di uno storico giornalista sportivo della città di Padova, urlato una frase; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver fatto esplodere, durante il minuto di silenzio di raccoglimento di cui al capoverso sub A), un petardo nel proprio Settore; 2. nell’aver fatto esplodere, durante la gara, sette petardi, nel proprio Settore; 3. nell’aver lanciato, durante la gara, sei petardi e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 4. nell’aver lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua in vetro vuota nel recinto di gioco, senza conseguenze; 5. nell’aver lanciato, durante la gara, nove bicchieri di plastica vuoti nel recinto di gioco, senza conseguenze;
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società anzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CASERTANA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, al 10° e al 17° minuto del primo tempo e al 14° e al 17° minuto del secondo tempo, quattro petardi nel proprio Settore; 2. lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, un petardo sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. danneggiato quattro seggiolini posizionati nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito delle condotte di cui ai punti 1 e 2 e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 23° minuto del primo tempo un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 24° minuto del primo tempo due fumogeni nel recinto di gioco che venivano spenti dai Vigili del Fuoco; 3. al 27°, 44° e 46° minuto del primo tempo, tre bottigliette d’acqua semipiene nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
BRINDISI A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per non avere assicurato la costante erogazione dell'acqua negli spogliatoi riservati alla squadra ospite al termine della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.). PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
LUCCHESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 4° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 28° minuto del primo tempo, cori offensivi nei confronti dell’Arbitro, ripetuti per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
JUVE STABIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
MONTEROSI TUSCIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ferrovia, intonato al 18° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte e al 17° minuto del secondo tempo, ripetuto per una volta, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 FEBBRAIO 2024 TERRENI LEONARDO (AREZZO)
A) per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e proferiva reiteratamente verso la stessa frasi irriguardose per contestarne l’operato; B) a fine gara, reiterava la predetta condotta e teneva un comportamento non corretto, pronunciando frasi irriguardose e minacciose nei confronti della Quaterna Arbitrale e invitando il Quarto Ufficiale di gara a non riportare sui documenti ufficiali la sua espulsione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la gravità della condotta sub B) (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2024 BRUNI FRANCESCO (BRINDISI) A) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quarto Ufficiale, in quanto si avvicinava a quest’ultimo e, con tono aggressivo, pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti, per contestarne l’operato; B) alla notifica del provvedimento di espulsione continuava a mostrare il suo dissenso con gesti plateali. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, C.G.S., 36 comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal BRUNI (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GENNAIO 2024
BALDRIGHI LUCA (FIORENZUOLA) A) per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti del Quarto Ufficiale e della squadra arbitrale in quanto pronunciava all’indirizzo del primo frasi irrispettose ed ingiuriose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato; B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuato a pronunciare frasi offensive nei confronti del Quarto Ufficiale e per aver pronunciato frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la offensività delle parole pronunciate (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 GENNAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
PATTI MATTEO (LATINA) per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
PIEDEPALUMBO ANTONIO (TURRIS) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n.1 in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica avvicinandosi sino ai pressi della bandierina del calcio d’angolo per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale,1 panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
AGNELLI LUIGI (FOGGIA) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ABBATE MATTEO (PERGOLETTESE) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto pronunciava parole offensive nei loro confronti per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA) per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta e considerato che non risultano conseguenze a carico del calciatore colpito (r. proc. fed.).
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