Giudice Sportivo, inibiti 3 DS. Cosenza, due turni di stop a Buscè
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, CAVESE, FOGGIA, MONOPOLI, PERUGIA, POTENZA, RAVENNA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SORRENTO e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA'
AMMENDA € 2.000,00
SAMBENEDETTESE per avere, i suoi sostenitori (80% di 1952 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 6° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte;
2. al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altre due squadre avversarie;
3. al termine della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub 3), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
CAVESE
A) per avere, i suoi sostenitori (80% dei 931 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 79° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 67° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
ASCOLI
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30% dei 3269 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 3° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido nel recinto di gioco senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 2° e all’8° minuto del primo tempo, due petardi nel proprio Settore, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un aeroplanino di cartone sul terreno di gioco (il quale si conficcava sul terreno) in prossimità della porta avversaria, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE 73/384
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
ROMA DOMENICO (COSENZA)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta aggressiva e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:
1. in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato;
2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi, reiterava la propria condotta proferendo frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 MARZO 2026
CUTOLO ANIELLO (AREZZO)
per avere, al 51° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto usciva dall’area tecnica e li provocava con parole e gesti.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2026
FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)
A) per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, urlava frasi irrispettose nei confronti del medesimo per contestarne l’operato;
B) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, attendeva la squadra arbitrale mostrando loro le immagini di un'azione sul cellulare e proferendo ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato;
C) per avere, successivamente, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi e, solo dopo che il IV Ufficiale riusciva ad aprire la porta e che tutta la squadra arbitrale era entrata, ne sbatteva con forza il battente.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi comprese, da una parte, la gravità della condotta tenuta e, dall’altra, le scuse porte dal SIG. FAGGIANO nell’immediatezza dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S.
AMMONIZIONE (I INFR)
LANERI GIUSEPPE (SIRACUSA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
BOTTICELLA DOMENICO (FOGGIA)
per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, protestava platealmente gesticolando e proferendo una frase irrispettosa e offensiva nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BUSCE ANTONIO (COSENZA)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, già precedentemente richiamato, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente e in modo aggressivo nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
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