Giudice Sportivo, inibizione per Righi e Fracchiolla. Squalifica per Deoma

22.11.2022 16:00 di  Antonino Sergi   vedi letture
Giudice Sportivo, inibizione per Righi e Fracchiolla. Squalifica per Deoma
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Il Giudice Sportivo sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 21 e 22 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETÀ AMMENDA

€ 5.000,00 PIACENZA perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano ripetuti cori di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, facevano esplodere un petardo nel proprio settore, lanciavano nel settore avversario un bengala e, sul recinto di gioco, un fumogeno e alcuni bicchieri di plastica, di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario, il tutto senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 4.000,00 TARANTO perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano ripetuti cori offensivi nei confronti delle Istituzioni calcistiche e delle Forze dell’Ordine, facevano esplodere e lanciavano sul terreno di gioco un petardo e, in più occasioni, lanciavano sul terreno di gioco svariati piccoli oggetti (bottigliette di Caffè Borghetti, accendini, bicchieri di plastica contenti del liquido e fumogeni esausti), senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. proc.fed., r. c.c.).
€ 2.500,00 LECCO perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano reiterati cori di discriminazione territoriale nei confronti della squadra avversaria e lanciavano, sul terreno di gioco, alcuni bicchieri di plastica, di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed.).
€ 2.000,00 FIDELIS ANDRIA perché, durante l’intero periodo del recupero del 2° tempo, la gara veniva disputata con un solo pallone in quanto i palloni di riserva non venivano messi a disposizione, nonostante gli inviti rivolti dal IV Ufficiale al Dirigente addetto all’Arbitro della società, causando determinanti rallentamenti alla ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.).
€ 1.500,00 TORRES perché propri sostenitori, durante la gara, facevano esplodere e lanciavano nel recinto di gioco due petardi, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S. (r. proc.fed.).
€ 1.000,00 ALESSANDRIA perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano in due occasioni cori offensivi nei confronti delle Istituzioni calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. proc.fed.).
€ 1.000,00 PERGOLETTESE perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano ripetuti cori offensivi nei confronti delle Istituzioni calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.).
€ 1.000,00 TRENTO perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori offensivi nei confronti delle Istituzioni calcistiche e lanciavano ripetutamente bicchieri di plastica vuoti nel recinto e sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.).
€ 750,00 CATANZARO perché propri sostenitori lanciavano alcune bottigliette di Caffè Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S. (r. proc.fed.).
€ 500,00 AVELLINO perché, a causa della scarsa visibilità dovuta all’accensione di un fumogeno da parte di propri sostenitori, si determinava una lieve sospensione del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.).
€ 250,00 TRIESTINA perché propri sostenitori danneggiava la cassetta dello scarico del wc nei bagni a loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danno se richiesto).
€ 250,00 LR VICENZA perché propri sostenitori, durante la gara, lanciavano nel recinto di gioco un bicchiere contenente del liquido, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S. (r. proc.fed.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 DICEMBRE 2022

MINUTOLI ANTONINO (SANGIULIANO) per aver rivolto frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente addetto all’Arbitro).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500,00 DI AMMENDA

RIGHI EMANUELE (IMOLESE) per aver rivolto una frase irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva, r. AA).
FRACCHIOLLA DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA) perché, a seguito di una decisione arbitrale, protestava veementemente entrando sul terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva, r. AA).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA

DEOMA DANIELE (LUCCHESE) perché usciva dall’area tecnica per protestare nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).