Giudice Sportivo: 3 turni di stop per Camigliano, 2 per Sammarco e Barranco
Il Giudice Sportivo Sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 21 SETTEMBRE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società SPEZIA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 SETTEMBRE 2026
MELE ANTONIO (PRO VERCELLI)
per proteste nei confronti di una decisione arbitrale (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SAMMARCO PAOLO (LUMEZZANE)
perché, in occasione di una revisione FVS, abbandonava l'area tecnica per protestare nei confronti del IV Ufficiale.
Valutate ai sensi dell'art 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CAMIGLIANO AGOSTINO (SAMBENEDETTESE)
per atto di violenza nei confronti di un avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un violento pugno al volto, senza provocargli gravi conseguenze.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BARRANCO GIOACCHINO (VIS PESARO)
per grave fallo di gioco in quanto colpiva l'avversario con un intervento a gamba tesa con i tacchetti esposti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZAMBUTO ANDREA (PIANESE)
a seguito di un fallo laterale allontanava il pallone per ritardare la ripresa del gioco e pronunciava altresì una frase offensiva nei confronti di un calciatore avversario.
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