Giudice Sportivo, 9 società multate. Un turno di stop per Barilari (Pineto)

Giudice Sportivo, 9 società multate. Un turno di stop per Barilari (Pineto)TMW/TuttoC.com
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Oggi alle 15:00Primo piano
di Redazione TC
Tre giocatori squalificati per una giornata. Diffidato Portanova (Reggiana).

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 21 e 22 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 19 E 20 SETTEMBRE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARI, CATANIA, GUBBIO, LECCO, MONOPOLI, POTENZA e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: 
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00
LECCO
per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, proferito, al termine della gara, espressioni oltraggiose e offensive nei confronti dell’operatrice sanitaria della società avversaria.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la riprovevolezza delle offese pronunciate, ai sensi degli artt. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la
continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 28° minuto del primo tempo, una suola di scarpa in gomma all’indirizzo del IV Ufficiale che cadeva sul terreno di gioco a circa 4-5 metri di distanza da quest’ultimo, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerai i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.200,00
BARLETTA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 10° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. danneggiato, parti dei servizi igienici loro riservati.
B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 370 presenti), posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al termine della gara e in risposta al coro effettuato dai tifosi avversari, un coro offensivo e insultante nei confronti dei predetti, ripetuto per due volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S. rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
CATANIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 
1. al 12° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, una porzione di pizza nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori intonato:
a) (circa il 25% dei 4754 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud (Settori Rosso e Azzurro porzione Centrale), al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra ripetuto per quattro volte;
b) (circa il 90% dei 6050 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord (Settori Rosso e Azzurro), al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei
confronti dei tifosi avversari, ripetuto per due volte. 
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S. rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
ATALANTA U23 per avere due suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. 
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud Locali, intonato, durante il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Sandro Mazzola, cori a sostegno della propria squadra.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
SAVOIA per avere, i suoi sostenitori (il 90% circa dei 600 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato:
1. al 36° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte;
2. al 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due bottigliette d’acqua semipiene e dieci bicchieri nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c.,
documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto). 

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 OTTOBRE 2026
MELA ANTONELLO (TORRES)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BARILARI ENRICO (PINETO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e della Quaterna Arbitrale in quanto:
1. entrava sul terreno di gioco e, avvicinatosi all’Arbitro, protestava veementemente e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato; successivamente, benché invitato più volte ad allontanarsi, reiterava la predetta condotta;
2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, abbandonava il terreno di gioco solo dopo aver rivolto ulteriori frasi irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale. 
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SCOTTO FELICE (SORRENTO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, usciva dall’area tecnica inveendo e urlando nei loro confronti.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
COPPITELLI FEDERICO (COSENZA)



OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SESANA LUIGI (RENATE)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).

OPERATORI SANITARI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
CALFI MARTINA (PERGOLETTESE)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, all'uscita dal terreno di gioco e prima di rientrare nella zona spogliatoi, reagiva agli insulti ricevuti dai tifosi del Lecco facendo, un gesto con la mano verso gli stessi, provocando così un'ulteriore reazione dei tifosi.
Valutate le modalità complessive della condotta, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).

COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
MACCALI MICHAEL (GIANA ERMINIO)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BARBA BENEDETTO (ALBINOLEFFE)

per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PEDICILLO LEONARDO (FOLGORE CARATESE)
PAPAZOV DIMITAR (PERUGIA)

 

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA
ROVERSI LUCA MARIO (PERGOLETTESE)

per avere, al termine della gara e prima di rientrare negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari situati nel Settore Distinti, in quanto si girava verso gli stessi e poneva in essere un gesto osceno nei loro confronti.
Valutate le modalità complessive della condotta, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PORTANOVA DENIS (SAVOIA)