Giudice Sportivo: multa per Pescara, Taranto e Triestina. Un turno a Donati
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DELL’ 11 MAGGIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del secondo turno Play Off del Girone i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, PESCARA, PERUGIA, RIMINI, TARANTO e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 900,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato nel recinto di gioco, al 5° e al 30° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza e, nel corso della gara, due fumogeni, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, tre basi di fumogeni spenti, sul campo per destinazione a destra della porta, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere i suoi sostenitori (70%), presenti nella Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 34° minuto del primo tempo per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DONATI MASSIMO (LEGNAGO SALUS)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica protestando platealmente e pronunciando al loro indirizzo una frase irriguardosa per dissentire nei confronti del loro operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
LONGO EMILIO (PICERNO)
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