Giudice Sportivo Playoff: 6mila euro di ammenda al Palermo

13.05.2022 16:50 di Marco Pieracci Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo Playoff: 6mila euro di ammenda al Palermo
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 13 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: 

SOCIETÀ

AMMENDA € 6.000 PALERMO

A) per avere i suoi sostenitori presenti nella curva nord superiore, prima dell’inizio della partita, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari per circa due minuti; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1 - al 1° minuto del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco due fumogeni; 2 - durante la gara, lanciato sul terreno di gioco quattro fumogeni; 3 - al 24° minuto circa del primo tempo, un tifoso, presente nella tribuna laterale nord, lanciato un accendino in direzione del terreno di gioco, senza colpire alcuno; 4 - all'8° minuto del secondo tempo lanciato all’interno del recinto di gioco, in conseguenza dello strattonamento di un raccattapalle da parte di un calciatore della squadra avversaria, diciotto bottiglie d’acqua e sette lattine di birra, senza colpire alcuno, così provocando, unitamente al lancio di uno dei fumogeni di cui al punto 2, la sospensione della gara per circa tre minuti; 5 - durante la sospensione della gara, della durata di circa tre minuti, quattro tifosi fatto accesso nel recinto di gioco da una porta aperta sul lato curva sud, rientrando sugli spalti a seguito dell'intervento degli steward; 6 - all'11° ed al 31° minuto circa del secondo tempo, tifosi, presenti nella curva nord, lanciato una bottiglia di acqua da mezzo litro in direzione dell'AA2 senza colpirlo; 7 - al 49° minuto circa del secondo tempo, un tifoso, presente nella tribuna centrale, lanciato una bottiglia di acqua da mezzo litro in direzione di un componente della Procura federale, senza colpirlo; 8 - al 48° minuto circa del secondo tempo, un tifoso, presente nella tribuna centrale, lanciato una bottiglia di acqua da mezzo litro in direzione degli occupanti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria, senza colpirli; 9 - al termine della gara, un tifoso, presente nella tribuna centrale, lanciato una bottiglia di acqua da mezzo litro in direzione del Quarto Uomo, senza colpirlo; 10 - al termine della gara, lanciato alcune bottiglie di acqua verso i Giocatori avversari che si stavano recando sotto la curva dei propri tifosi, senza colpirli. C) per avere i suoi raccattapalle, durante tutta la gara, ritardato la ripresa del gioco, ritardando la restituzione dei palloni alla squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c., supplemento referto arbitro).

€ 2.000 FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, gradinata nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 313/807 1 - al 21° minuto circa del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco accanto alla porta senza arrecare danno; 2 - all'8° minuto del secondo tempo, lanciato un bengala luminoso sul terreno di gioco senza colpire nessuno e senza arrecare danno; 3 - all'8° minuto circa del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco due bottigliette piene di acqua senza colpire nessuno. B) per avere, al 16° minuto del secondo tempo e per due volte, i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, gradinata nord, intonato cori oltraggiosi nei confronti di tifoserie avversarie comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale; C) per avere quattro suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, gradinata nord, fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara, avvicinandosi ai giocatori della loro squadra e chiedendo loro la maglia. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere un petardo prima dell'inizio della gara nel proprio settore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 PESCARA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato nove seggiolini del settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 200 CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara e in segno di contestazione per il risultato negativo, all’interno del recinto di gioco un bicchiere da mezzo litro pieno senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 MAGGIO 2022 ED € 500 DI AMMENDA

MAGONI OSCAR (FERALPISALÒ) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava nei confronti di una decisione di quest’ultimo. 313/808 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

FRANZETTI MAURO (RENATE) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica e protestava nei confronti di una decisione di quest’ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

GIAMPIERETTI FLAVIO (TRIESTINA) Per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di tesserati avversari, al 50° minuto del secondo tempo, in quanto usciva dalla propria panchina aggiuntiva per recarsi verso la panchina avversaria, cercando il contatto fisico con gli occupanti di quest’ultima e proferendo frasi offensive nei confronti degli avversari. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SAVINI MIRKO (TRIESTINA) Per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, al 50° minuto del secondo tempo, in quanto usciva dalla propria panchina per recarsi verso la panchina avversaria, proferendo parole offensive nei confronti degli avversari. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.