Giudice Sportivo playoff: multato il Pescara, due turni a Baldini jr, 4 squalificati

Giudice Sportivo playoff: multato il Pescara, due turni a Baldini jr, 4 squalificatiTMW/TuttoC.com
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di Valeria Debbia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 9 giugno 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 7 GIUGNO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione della gara di ritorno della Finale i sostenitori della Società PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori.

SOCIETA'
AMMENDA € 1.200,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. prima dell’inizio della gara, al 10° minuto del primo tempo e al 20° minuto del secondo tempo, n. 8 petardi nel recinto di gioco (sulla pista di atletica), senza conseguenze;
2.ripetutamente nel corso della gara nonché al termine della stessa, numerosi fumogeni nel recinto di gioco (sulla pista di atletica) e n. 1 sul terreno di gioco, creando un lieve danno alla pista di atletica davanti alla Curva Nord occupata dai sostenitori della società e danneggiando il tabellone pubblicitario posto alle spalle della porta della medesima Curva Nord, richiedendo, in quest’ultimo caso, l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).



ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BALDINI MATTIA (PESCARA)
1. per avere, al 17° minuto del secondo tempo supplementare, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e abbandonava la zona di sua competenza, quasi entrando sul terreno di gioco, protestando platealmente nei suoi confronti e proferendo frasi irrispettose e offensive per contestarne l’operato;
2. per avere, dopo la notifica del provvedimento, nell’abbandonare il campo, tenuto una condotta non regolamentare in quanto lanciava una bottiglietta di plastica piena di liquido verso la Tribuna colpendo la recinzione in plexiglas, senza conseguenze;
3. per avere tenuto una condotta non regolamentare in quanto, una volta uscito dal terreno di gioco, rimaneva nei pressi della scalinata che conduce al tunnel degli spogliatoi continuando ad impartire istruzioni ai giocatori;
4. per avere tenuto una condotta non regolamentare in quanto, durante lo svolgimento dei tiri di rigore, stazionava all’interno del recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitro, r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

DAGASSO MATTEO (PESCARA)
per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LANCINI EDOARDO (PESCARA)
VALZANIA LUCA (PESCARA)
CIANCI PIETRO (TERNANA)

AMMONIZIONE (I INFR)
PIEROZZI EDOARDO (PESCARA)
TONIN RICCARDO (PESCARA)
CIAMMAGLICHELLA AARON (TERNANA)
DONATI FRANCESCO (TERNANA)